Calcio
Corsa per la salvezza, la disciplinare toglie due punti al Savona
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SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 48/TFN
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Sezione Disciplinare (2014/2015)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Salvatore Lo Giudice Presidente;
dall’Avv. Giuseppe Febbo, dall’Avv. Marcello Frattali Clementi,
dall’Avv. Andrea Morsillo, dall’Avv. Marco Santaroni Componenti; con l’assistenza del Dott. Giuseppe Fargnoli e del Dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti;
dell’Avv. Gianfranco Menegali
Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 10 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:
– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl
– (nota n. 8154/568 pf14- 15 SP/gb del 30.3.2015).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl),
Società SAVONA FBC Srl
– (nota n. 8156/569 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Il deferimento
Con provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato, entrambi legali rappresentanti protempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.
In relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio residente del CdA e al proprio Amministratore Delegato, è stata inoltre deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento.
Con altro provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e ollaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.
In relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e al proprio Amministratore delegato, è stata inoltre deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento.
Le memorie difensive Nei termini assegnati, i deferiti hanno depositato congiuntamente memoria difensiva.
Il dibattimento All’odierna riunione il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preliminarmente ha disposto la riunione dei procedimenti in accoglimento di istanza in tal senso formulata dalle parti deferite, alla quale non si è opposta la Procura Federale.
Preso atto altresì della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, il Tribunale ha disposto la separazione delle posizioni Dellepiane e Santucci, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni in ordine a tale richiesta, da trasmettere a cura della Procura federale, sospendendo il procedimento nei confronti dei
predetti deferiti.
Conseguentemente, il Tribunale Federale ha dichiarato procedersi oltre nei soli confronti della Società Savona FBC Srl.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi della Società sottoposta all’odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
– penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico del Savona FBC Srl.
É altresì comparso il dott. Ceniccola per la Società deferita, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.
Motivi della decisione La Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di novembre e dicembre 2014.
Di talché la violazione ascritta all’odierna deferita deve ritenersi documentalmente provata, risultando prive di pregio le deduzioni difensive della Società. A nulla rilevano infatti le giustificazioni addotte in merito ai ritardati adempimenti, non contestati, considerata la perentorietà dei termini imposti dalla normativa federale.
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, dispone la separazione delle posizioni relative ai deferiti Dellepiane e Santucci, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni su tale richiesta, da trasmettere a cura della Procura federale, sospendendo il procedimento nei confronti dei predetti deferiti.
Dispone l’applicazione nei confronti della Società Savona FBC Srl, della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.