Terza Categoria
Tagli espulso perché senza parastinchi: l’Orbetello Scalo fa ricorso ma lo perde
Grosseto – Pubblichiamo integralmente il reclamo e la decisione del giudice territoriale in merito al curioso caso dell’espulsione del giocatore Tagli durante Real Castiglione-Orbetello Scalo.
Gara del 12/12/2021 REAL CASTIGLIONE PESCAIA – ORBETELLO SCALO
Il Giudice Sportivo Territoriale
– Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Castiglione della Pescaia/Orbetello Scalo del 12 dicembre 2021, campionato provinciale di terza categoria;
– Acquisito il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Orbetello Scalo de l13/12/2021
– Richiesto ed acquisito il supplemento di rapporto dell arbitro designato per la gara
OSSERVA
Fatto.
Con ricorso depositato nei termini di cui all articolo 67 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la A.S.D.
Orbetello Scalo chiedeva: l’annullamento del provvedimento disciplinare di ammonizione e successiva espulsione (doppia ammonizione) a carico del nostro tesserato TAGLI Alessandro, in quanto per ragioni di diritto
si ritiene che il provvedimento disciplinare impugnato non è corretto e illegittimo secondo il regolamento del
giuoco del calcio.
La Società ricorrente, a fondamento della propria richiesta di giustizia, sosteneva che l’Arbitro avesse erroneamente comminato la sanzione disciplinare dell’ammonizione al proprio tesserato, poi espulso dal terreno
di gioco in conseguenza della somma delle ammonizioni, peraltro su plateale segnalazione di un calciatore
della squadra avversaria.
Il calciatore Tagli Alessandro sarebbe stato oggetto di segnalazione in quanto privo di parastinchi, equipaggiamento necessario come previsto dalla Regola 4, punto n. 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio.
La reclamante ricostruisce il fatto nel senso di una assoluta ottemperanza del proprio tesserato rispetto
all’ordine, ricevuto dall’Arbitro, di uscire temporaneamente dal terreno di giuoco per regolarizzare il proprio
equipaggiamento.
Sennonché, secondo l’esposizione della ricorrente, l’Arbitro sarebbe stato condizionato dai calciatori avversari, i quali chiedevano infliggersi al Tagli il provvedimento disciplinare dell’ammonizione, con l’intento di menomare la forza agonistica della Società ricorrente, essendo il medesimo calciatore già incorso in una prima
ammonizione nella stessa gara.
La Società ricorrente, in punto di diritto, ritiene così illegittima la sanzione disciplinare effettivamente comminata, poiché non prevista dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, o comunque prevista per
ipotesi diverse rispetto a quella verificatasi.
In Diritto.
Preliminarmente va sgomberato il campo dalla, pur suggestiva, ipotesi di inammissibilità del ricorso (erroneamente definito dalla Società anche reclamo), poiché non preceduto dal preavviso entro le ore 24:00 del
giorno feriale successivo alla disputa della gara.
Invero, il ricorso è stato depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, entro i termini in cui sarebbe dovuto essere depositato il preannuncio e, pertanto, è da ritenersi assolto il rispetto del primo termine, con la
conseguenza di aver provveduto a richiedere ed acquisire, con la massima celerità e senza indugio, il supplemento dell’Arbitro, al fine di poter decidere.
Nel merito, il ricorso è infondato.
L’interpretazione che fa la ricorrente, in punta di diritto, appare a questo Giudice come inappuntabile ma la
motivazione del provvedimento disciplinare assunto, sia nel rapporto di gara che nel successivo supplemento, esclude che si possa trattare di una violazione della Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio.
Infatti, l’Arbitro nel proprio rapporto riferisce di aver sanzionato il Tagli Alessandro per comportamento antisportivo e, nel supplemento, chiarisce che la sanzione dell’ammonizione è stata inflitta in quanto il calciatore
si era tolto i parastinchi, perché “gli tiravano i polpacci”, con affermazione ai limiti del comportamento irriguardoso, sanzionabile in modo ben più grave, nonostante fosse già stato richiamato in precedenza a tenere
un equipaggiamento corretto.
Alla reiezione del ricorso consegue l’addebito contributo ai sensi dell art. 48, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso della Società A.S.D. Orbetello Scalo ed ordina addebitarsi sul conto della medesima
presso il C.R.T. il contributo per esso dovuto.