Grosseto Calcio
Ricorso del Monterosi: il 23 giugno l’udienza. Ecco la posizione della Figc
Grosseto Ieri vi abbiamo riportato la notizia secondo la quale il ricorso presentato dal Monterosi avverso il Comunicato ufficiale n. 214/A del 16/06/2020 sarebbe stato respinto, ma è una notizia errata (e ce ne scusiamo), poiché l’udienza per discutere le istanze monterosoline è prevista per martedì 23 giugno. Quella che vi proponiamo qua sotto è la posizione della Figc. Come leggerete, <<si chiede che, previa reiezione della domanda cautelare, il ricorso avversario sia dichiarato in parte inammissibile e, nel resto, respinto. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine al regolamento delle spese e degli onorari di lite>>. Insomma, se la Figc dovesse vincere, sarebbe una sconfitta su tutta la linea da parte del Monterosi.
costituzione in giudizio Figc in pdf
costituzione in giudizio Figc nel ricorso del Monterosi
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Memoria di costituzione ex art. 3 del Regolamento sul funzionamento del Collegio di Garanzia per le controversie ex art. 218 del D.L. n. 34/2020 della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14 (CF.: 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa -come da procura in calce- dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 58 (PEC: luigi.medugno@pec.it; letizia.mazzarelli@pec.it);
-resistente-
contro
la società sportiva Monterosi F.C. (avv. Matteo Sperduti, PEC: matteosperduti@pec.it).
-ricorrente-
FATTO E DIRITTO
1) La società Monterosi FC si rivolge a codesto Collegio di Garanzia, chiedendo l’annullamento della delibera con la quale la FIGC, nell’esercizio dei poteri conferitile dall’art. 219 del D.L. n. 34/2020, ha disciplinato “le modalità di conclusione dei campionati della LND nonché di definizione degli esiti della s.s. 2019/20” (C.U. n. 214/A del 16/06/2020).
La ricorrente, premesso di avere partecipato al campionato di Serie D (girone E) e di essere posizionata al secondo posto in classifica al termine della ventiseiesima giornata, ritiene che la soluzione adottata dal Consiglio Federale, all’unanimità e su proposta della stessa Lega di appartenenza, meriti di essere annullata, in quanto, nella sostanza, non conforme alla normativa di settore e pregiudizievole delle sue aspettative di promozione.
2) La premessa da cui occorre partire è la situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il Paese ed il mondo intero, spingendo il Governo ad adottare misure straordinarie tali da consentire alle FF.SS.NN. di definire gli esiti di una stagione sportiva irrimediabilmente pregiudicata dalla pandemia.
A tal fine è stato inserito nel decreto cd. “rilancio” (D.L. n. 34/2020) l’art. 218, che testualmente recita: “le Federazioni sportive nazionali… possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sortiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi alla organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021“.
Sulla base di tale attribuzione di poteri, di natura amplissimamente discrezionale, la Federazione – in accordo con la LND (della quale ha recepito le istanze) – ha deliberato:
– dapprima, “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla LND, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla s.s. 2019/2020“, rinviando “ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive…” (CU n. 197/A del 21.5.2020, pubblicato in pari data anche dalla LND con C.U. n. 303);
– successivamente, le modalità di definizione degli esiti della stagione sportiva (CU n. 214/A del 10.6.2020).
In particolare, per quanto riguarda il campionato di Serie D, il CF, in accoglimento della proposta in tal senso formulata dalla LND, ha stabilito (l’ectius: confermato rispetto alle regole a regime) che “si darà luogo ad 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi“, sulla scorta delle elassifiehe per come definite, tenendo eonto: a) della situazione di classifica, come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle competizioni sportive; b) del numero delle gare disputate da ogni squadra.
Alla compilazione delle classifiche è stata delegata la LND.
3) Da quanto sopra emerge un palese profilo inammissibilità del ricorso, laddove controparte pretende di mettere in discussione la definitiva interruzione delle competizione sportive (campionato di Serie D), sancita – come visto – sin dal 21 maggio con provvedimenti (Comunicati FIGC e LND) rimasti inoppugnati, rispetto ai quali ha prestato acquiescenza, essendo irrimediabilmente decorso il termine perentorio per adire codesto Collegio (7 gg.).
Dal che la inammissibilità delle domande volte a portare a termine il campionato anche mediante disputa di spareggi (play-off/out), nonché l’infondatezza degli argomenti spesi a sostegno di un preteso difetto di motivazione circa la sospensione dello stesso (ragioni, peraltro, puntualmente esternate nel CU n. 197/A, che ha disposto la interruzione definitiva delle competizioni).
4) Ciò premesso, non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, con il quale controparte denuncia una violazione del diritto di difesa per non essere state rese note, da parte della LND, le classifiche finali del campionato.
Delle due l’una:
– o controparte ritiene il provvedimento lesivo in ragione della sua indiscussa posizione di classifica (seconda al momento della interruzione e con lo stesso numero di partite giocate degli altri competitors), ed allora, considerato che ha promosso il ricorso, nessuna violazione del diritto di difesa si è concretata;
– ovvero il ricorso è nammissibile per difetto di interesse, in quanto la società, assumendo di non conoscere la sua posizione in classifica, non può dirsi allo stato lesa dal provvedimento gravato.
Crediamo francamente che la condotta processuale della controparte, che ha subito impugnato il CU 214, non lasci dubbi circa la opzione da privilegiare.
5) Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la pretesa violazione della normativa federale di riferimento, è palesemente infondato.
La difesa avversaria ignora completamente – sino a sostenere che il provvedimento sarebbe “privo di riferimenti normativi” (pag. 13) – le inequivocabili disposizioni di legge (il già citato art. 218 del D .L. n. 34/2020), che consentono alla Federazione di agire “anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento federale”.
Il che sta a significare che il parametro costituito dalle norme federali che operano a regime non può essere invocato per inferirne la pretesa illegittimità della delibera gravata, proprio perché tali norme possono, nella particolare situazione in cui ha agito il CF, essere legittimamente derogate.
In ogni caso, come messo in evidenza nella memoria della LND, le regole valevoli a regime non sono neanche state modificate, posto che invariato è rimasto il numero delle promozioni e delle retrocessioni per ciascun girone.
Né può trovare condivisione il rilievo secondo il quale la regola della promozione diretta della I classificata potrebbe trovare applicazione soltanto nel caso in cui la stagione sportiva sia portata a compimento e non anche, allorquando cause di forza maggiore (definizione di controparte), ne impediscano la conclusione.
Il ragionamento, oltre che infondato, è contraddittorio, postoché, da una parte, si invoca la violazione delle norme sportive di riferimento e, dall’altra, si chiede che la stessa norma (che prevede la promozione diretta) sia modificata per soddisfare le ambizioni di promozione della ricorrente, mediante la previsione di play-offa regime non previsti.
Tesi quest’ultima, come già chiarito sub paragrafo 3, palesemente inammissibile, non essendo stato gravato il CU, con il quale la Federazione ha stabilito il definitivo blocco dello svolgimento delle competizioni sportive, che preclude ovviamente anche la disputa di partite spareggio, che si porrebbe, comunque, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 49 delle NOIF (promozione diretta della I in classifica).
Ciò preliminarmente chiarito l’operato federale è, comunque, immune da critiche.
Pur nella consapevolezza della impossibilità di trovare una soluzione gradita a tutte le società, va detto che la Federazione ha scelto la soluzione più imparziale, decidendo di cristallizzare la classifica (ponderata con il numero di gare giocate), così come risultante al momento della interruzione definitiva del campionato, facendo prevalere in tal modo il merito sportivo.
Non può, infatti, sottacersi che le alternative proposte dalla ricorrente, oltre ad essere ispirate dal desiderio di ricavarne un possibile vantaggio, creerebbero diverse criticità rispetto a quelle da essa stesse prospettate: ad esempio, quali società avrebbero dovuto parteciparvi?
Al contrario la scelta effettuata dal Consiglio federale, che cristallizza la situazione al momento dell’insorgere della causa di forza maggiore (detto altrimenti, dell’evento interruttivo), assicura una ponderazione dei diversi interessi in gioco, rispettando, pur nella eccezionalità della situazione venutasi a creare a seguito della pandemia da Covid 19, il merito sportivo.
A ciò si aggiunga che le ragioni che hanno portato alla definitiva interruzione del campionato di Serie D, che fanno leva sulle peculiarità del calcio dilettantistico e sulle difficoltà rappresentate da molti clubs di ripartire, non potendo garantire l’applicazione del protocollo sanitario, depongono per la assoluta opportunità e coerenza della delibera gravata.
Infine, vale la pena osservare che la amplissima discrezionalità derogatoria attribuita alle FF.SS.NN. dall’art. 218 del cd. “decreto rilancio”, ancorché soggetta alla cognizione di merito di codesto Collegio, resiste anche al vaglio più penetrante proprio di questa tipologia di sindacato.
6) Quanto all’eccepita incompetenza del Consiglio Direttivo di Lega, che ha formulato la proposta, poi, approvata dal CF, ci limitiamo a richiamare l’art. 13 dello Statuto federale, a mente del quale è la FIGC a stabilire “i criteri di formulazione delle classifiche“.
Del tutto inconferenti sono, poi, i richiami ai precedenti di codesto Collegio in materia disciplinare in terna di proporzionalità della sanzione.
In questa sede, infatti, non si disquisisce di sanzioni, né i pregiudizi economici che la ricorrente lamenta di avere subito possono essere imputati – e tantomeno in via diretta – alla delibera gravata, postoché – come, d’altronde, lealmente riconosciuto dalla difesa avversaria (pag. 14 ) – essi trovano causa nell’evento di forza maggiore, costituito dalla grave crisi sanitaria ancora in corso.
7) Da ultimo, si eccepisce, in relazione alla sub lettera D conclusioni avversarie (“l’ammissione anche in sovrannumero al campionato di Lega PRO per la prossima s.s. 2020/2021”), l’inammissibilità del ricorso per vizio del contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio la Lega PRO, nel cui organico del campionato la ricorrente chiede di essere ammessa.
Senza contare che in questa sede si discute di posizione in classifica e non certamente di ammissione al campionato.
P.Q.M.
si chiede che, previa reiezione della domanda cautelare, il ricorso avversario sia dichiarato in parte inammissibile e, nel resto, respinto. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine al regolamento delle spese e degli onorari di lite.
Roma, 18 giugno 2020
Avv. Luigi Medugno – Avv. Letizia Mazzarelli
Questo essere è un alieno; non sta su questa terra il poverino