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Terza Categoria

Aldobrandesca-Atletico Grosseto: respinto il reclamo degli amiatini

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GARE DEL 28/01/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/01/2018 ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO-ATLETICO GROSSETO
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 34 del 31/01/2018;
-avverso la regolarità della gara A.S.D. ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO / A.S.D. ATLETICO GROSSETO 2015,
disputata il 28/01/2018 nell’ambito del Campionato Provinciale di Terza Categoria e terminata col punteggio di1-2, la società A.S.D. ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO, con rituale reclamo, preannunciato nei termini e notificato alla
controparte nel rispetto dell‟art . 46 del Codice di Giustizia Sportiva, chiedeva infliggersi la punizione sportiva della
perdita della gara alla Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 e per l effetto la vittoria da assegnarsi ad essa ricorrente con il punteggio di 3-0. Fissata e notificata alle parti la sessione per la decisione per il giorno 14/02/2018 ai sensi dell‟art. 29 comma 8-bis del C.G.S., nulla ulteriormente documentavano le società interessate, il Giudice chiedeva all‟arbitro supplemento di referto, per quanto di necessità, e rinviava la decisione al 21/02/2018 per completamento di istruttoria.

Il reclamo non è fondato.
Risulta, infatti, che l arbitro ha regolarmente effettuato il riconoscimento del calciatore nell‟appello prima della gara, in conformità al disposto di cui all articolo 71 delle NOIF così come confermato nel supplemento di istruttoria richiesto: Il Signor Magnani Manuele (Atletico Grosseto) è stato da me riconosciuto tramite carta d identità durante l appello prima dell inizio della gara ; la posizione del calciatore Magnani Manuele era pertanto perfettamente regolare, quanto al titolo soggettivo di partecipazione alla gara. Va inoltre considerato così come stabilisce l art. 61 comma 3 delle NOIF che Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società trascrizione che non è avvenuta inducendo la società avversaria ad inoltrare reclamo, ma questa carenza non inficia la regolarità della posizione del calciatore poiché tale dettato normativo deve essere letto in una chiave interpretativa delle leggi alla luce del complesso delle NOIF che al
precedente comma 2 stabilisce che neppure la totale carenza della lista (che deve essere consegnata alla società
avversaria) costituisce motivo di reclamo, a meno che l arbitro, nonostante richiesto, abbia omesso di provvedere, a
maggior ragione non può costituire motivo di reclamo l omissione di un nominativo frutto di una mera dimenticanza
della società avversaria e non di un ingiusto diniego dell‟arbitro.
Da ultimo non può non tenersi conto che il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno sempre diritto di
avere in visione le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria,
prima ed anche dopo lo svolgimento della gara (NOIF art. 61 comma 4) e non risulta che questo diritto sia stato leso.
La posizione del calciatore Magnani Manuele, pur nonostante l omissione di cui sopra, era perfettamente verificabile
sia durante l intervallo che al termine della gara e i rappresentanti della Società A.S.D. Aldobrandesca Arcidosso
avevano tutta la possibilità di esperire detta verifica.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando,
– respinge il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO;
– commina alla società A.S.D. ATLETICO GROSSETO 2015 la sanzione pecuniaria di euro 150,00 per non aver
trascritto le variazioni apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro nella copia di spettanza dell‟altra
società;
– ordina l‟incameramento della tassa.

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