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Calcio

Giudice sportivo: respinto il reclamo del San Quirico di Sorano, giocatore squalificato fino al termine dell’anno

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PROMOZIONE
SOCIETA’

AMMENDA
Euro 200,00 COLLI MARITTIMI
Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRECO MANFREDI (INVICTASAURO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REMELLI MARCO (COLLI MARITTIMI)
A fine gara, per essere venuto a diverbio con un calciatore avversario.
TROPI ANDREA (INVICTASAURO)
A fine gara, per essere venuto a diverbio con un calciatore avversario.

PRIMA CATEGORIA
AMMENDA

Euro 350,00 DONORATICO
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Per lancio ripetuto di palloni in campo a scopo ostruzionistico.
Euro 170,00 RADICONDOLI
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..
ASSISTENTE ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 12/ 1/2025
MUGNAINI FABIANO (SAN GIMIGNANO FC)
Rivolgeva al D.G. frase offensiva. Sanzione aggravata un quanto dirigente addetto all’arbitro.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CORCIONE VINCENZO (GRACCIANO)
Per aver offeso il D.G..
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LOGI FEDERICO (SAN GIMIGNANO FC)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PELLEGRINI MICHAEL (DONORATICO)
CACCIO CHRISTIAN (MONTEROTONDO)
CORRADO ROBERTO (MONTEROTONDO)
PARADISI TIZIANO (RADICONDOLI)
FALCHINI GABRIELE (SCARLINO CALCIO 2020)

SECONDA CATEGORIA

22.- RECLAMO DELL’A.S.D. SAN QUIRICO 1969 AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITOGARA MANCIANO/SAN QUIRICO 1969
DEL 9.10.2024 (4-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.28 del 10.10.2024; -con tempestivo preannuncio seguito da ricorso, entrambi
ritualmente inviati a mezzo PEC anche alla società U.S.D. Manciano, la società A.S.D. San Quirico 1969 ha adito questo Giudice
Sportivo Territoriale avverso la regolarità e il risultato della gara in oggetto, in quanto, a causa dello spegnimento di una torretta di
illuminazione al 26º del p.t. l’incontro era proseguito nonostante la mancata visibilità.
L’istante ha quindi invocato la responsabilità oggettiva della resistente per l’insufficienza dell’illuminazione artificiale chiedendo in via principale la vittoria della gara in proprio favore, ai sensi dell’art. 10 C.G.S.; in via subordinata, la ripetizione e continuazione della gara dal momento in cui si è spenta la torre faro. Questo Giudice Sportivo osserva che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 67 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 59 e 60 delle N.O.I.F..
Ad avviso di questo Giudice la fattispecie rientra nell’alveo dell’art. 65 comma 1 lettera c) del C.G.S., che prevede la competenza dei
Giudici sportivi sui ricorsi in merito ” c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi
similari”. A differenza di quanto dimenticato dalla ricorrente, secondo il consolidato insegnamento della Giurisprudenza Sportiva” E’ assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di giuoco, per intemperie e per ogni altra causa e quindi anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed in forza della disposizione di cui all’art. 60 N.O.I.F.”. (cfr. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 10).
Ciò posto, il 4º comma dell’art. 67 C.G.S. dispone che “4. Con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal
capitano della squadra interessata, che l’arbitro riceve alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata
annotazione sul cartoncino di gara”. Questa previsione di rigorosa doverosità rende evidente che la mancata proposizione della riserva di reclamo comporta l’inammissibilità del successivo reclamo. Nel caso in esame, fra l’altro, la gara si è conclusa regolarmente, come affermato dall’arbitro nel supplemento reso in data 15.10.2024 a richiesta di questo Giudice che di seguito si riporta: “Lo spegnimento avvenuto al 26′ del 1º tempo di numero 1 dei 4 fari presenti nell’impianto non ha inficiato lo svolgimento e la regolarità della gara in quanto, l’illuminazione era più che sufficiente per proseguire senza arrecare disturbo o disagio visivo a me ed ai calciatori che il capitano della squadra San Quirico 1969 n.4 Ercoli Mario non ha espresso riserva verbale circa la problematica dello spegnimento della torre faro. “In sostanza, dagli atti ufficiali emerge che durante la gara non è stata formulata alcuna riserva verbale dal capitano della ricorrente all’arbitro in presenza del capitano della squadra avversaria circa l’impraticabilità del terreno per scarsa illuminazione, come invece richiesto dalla norma codicistica richiamata (art.67 comma 4 C.G.S.); che in ogni caso l’arbitro ha ritenuto esistente una illuminazione sufficiente per tutta la restante parte dell’incontro. E’ evidente quindi che nella fattispecie il ricorso sia inammissibile sia per l’insindacabilità della decisione arbitrale in ordine alla sufficiente illuminazione del terreno di gioco, sia “permancanza di un presupposto condizionante dell’agire” (Corte di Giustizia Federale leggessi in C.U. n.ro 250/CGF/2011-2012). Tanto premesso, il Giudice Sportivo Territoriale DELIBERA -di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D.
SAN QUIRICO 1969, addebitando sul conto dell’istante la relativa tassa; per l’effetto – di confermare il risultato della gara di 4-2 in
favore dell’U.S.D. MANCIANO come conseguito sul campo.

AMMENDA
Euro 160,00 MARINA CALCIO A.S.D.
Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali.
Euro 90,00 INTERCOMUNALE S.FIORA
Per contegno offensivo verso un calciatore avversario.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/11/2024
LUCARELLI STEFANO (CASTIGLIONESE)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/11/2024
SALADINI LUCA (VIRTUS AMIATA N.A.)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/11/2024
RENACCI DAVIDE (MANCIANO U.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2024
CHELINI THOMAS (VIRTUS AMIATA N.A.)
Nel tentativo di protestare afferrava da dietro la divisa del D.G., rallentandone la corsa fino ad interromperla, frapponendosi con il
proprio corpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZEZA ANDREA (RIOTORTO)
DUCHI VALERIO (VIRTUS AMIATA N.A.)

 

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