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Calcio

Giudice sportivo: la Castiglionese vince a tavolino, respinto il ricorso invece della Marsiliana

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Grosseto – Il giudice sportivo ha sciolto le riserve sui ricorsi della Marsiliana per la gara contro il Montieri e della Castiglionese per il match con il Roccastrada.
Il giudice nel primo caso ha rigettato il ricorso mentre top ha accettato nel secondo.

11.- RECLAMO DELL’A.S.D. MARSILIANA AICS AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA MONTIERI/MARSILIANA AICS DEL 15.09.2024 (2-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.21 del 19.09.2024; -propone reclamo l’A.S.D. Marsiliana AICS per aver l’A.C. Montieri A.S.D. schierato tra le proprie file, nel corso dell’incontro Montieri-Marsiliana AICS del 15.09.2024, il calciatore Olivato Dario in posizione irregolare di tesseramento.
Il reclamo è infondato e va quindi rigettato. E’ risultato accertato presso l’Ufficio Tesseramento la regolarità del tesseramento con l’A.C. Montieri A.S.D. del calciatore Olivato Dario per cui la partecipazione di tale calciatore appare del tutto legittima. A tal proposito è però opportuno precisare come nell’archivio federale sia presente il nominativo Olivato Dario due volte a causa di un mero errore di
trascrizione sulla data di nascita con conseguente assegnazione di due differenti matricole. In relazione a ciò possono essere nate perplessità che hanno indotto la società Marsiliana a a contestare il tesseramento del calciatore, tesseramento che, in base anche agli accertamenti anagrafici effettuati, risulta validamente costituito.
Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Marsiliana AICS di Marsiliana (Grosseto) e dispone addebitarsi la tassa.
10.-RECLAMO DELL’A.S.D. CASTIGLIONESE AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CASTIGLIONESE/ROCCASTRADA DEL 15.09.2024 (1-7).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 21 del 19.09.2024; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla Società Castiglionese con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il
calciatore VACCHIANO Francesco (Roccastrada) in quanto squalificato con Com. Uff. n. 53 del 15/05/2024 della Delegazione
Provinciale di Grosseto, per una gara effettiva (X ammonizione) e relativa all’ultima giornata del Campionato di 3^ categoria allorché il Vacchiano militava nella società Virtus Amiata N.A.. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso è fondato. Infatti, esaminatigli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore VACCHIANO Francesco (Roccastrada) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli con Com. Uff. n. 53 del 15.05.2024 per recidività in ammonizione X infrazione (Campionato di 3^ Categoria). In virtù dell’art. 10 del C.G.S.
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Castiglionese di Castiglione della Pescaia (Grosseto); b) di infliggere alla società
Roccastrada la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di euro 200,00; di inibire il Sig. MAULE Simone (Roccastrada) fino al 13.10.2024; di squalificare per UNA ulteriore giornata il calciatore VACCHIANO Francesco (Roccastrada).
Nulla per il contributo.

Giornalista pubblicista dal 2010, è uno degli editori/fondatori della testata giornalistica on-line Grossetosport, all'interno della quale ricopre il ruolo di direttore responsabile. E' altresì il responsabile dei campionati di Promozione e Seconda Categoria, nonché un esperto di calciomercato.

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