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Calcio

Giudice sportivo, respinto il ricorso del Monterotondo per la gara contro il Fonteblanda

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Grosseto – Il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Montetondo in merito alla gara contro il Fonteblanda per una decisione del direttore di gara che aveva fatto discutere con il gol segnato dai padroni di casa che avevano a parere dei padroni di casa segnato una rete a gioco fermo in quanto precedentemente il gioco era stato fermato un secondo prima per fuorigioco.

30.- RECLAMO DELL’U.S.D. MONTEROTONDO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA
MONTEROTONDO/FONTEBLANDA DEL 17.03.2024 (3-4).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 65 del 21.03.2024; -il Giudice Sportivo – Visto il ricorso della USD Monterotondo, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. b), del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell’arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell’incontro, terminato sul risultato di 3 a 4.
Deduce, in particolare, la Società ricorrente che l’arbitro avrebbe erroneamente convalidato una rete segnata dalla squadra avversaria che sarebbe stata realizzata a gioco fermo. Nella circostanza, infatti, ” l’Arbitro ha interrotto il gioco fischiando un fuorigioco (con tanto di braccio alzato da parte del Direttore di Gara) mentre la palla stava raggiungendo un attaccante avversario, il quale dopo il fischio dell’arbitro, ha calciato la palla facendo goal.”- Verificata la tempestività e ritualità del ricorso; – Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, commi 1 e 2 C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. – Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ “errore tecnico” dell’arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell’applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni : 1) l’errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l’errore, pur ammesso dall’arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di “effettività”);3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi “natura tecnica”. Cosicché, in caso di errore tecnico dell’arbitro rilevato a seguito dell’indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell’errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto di gara e nel supplemento di rapporto richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, che costituiscono l’unico mezzo di prova, per di più privilegiata ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., utilizzabile da questo Giudice. Per le suesposte motivazioni, il ricorso non può essere accolto.

Tutto quanto sopra riferito e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S., DELIBERA 1. Di respingere il reclamo della U.S.D. Monterotondo di Monterotondo M.mo (Grosseto), disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2. Di convalidare il risultato conseguito sul campo: Monterotondo / Fonteblanda 3 a 4.

Giornalista pubblicista dal 2010, è uno degli editori/fondatori della testata giornalistica on-line Grossetosport, all'interno della quale ricopre il ruolo di direttore responsabile. E' altresì il responsabile dei campionati di Promozione e Seconda Categoria, nonché un esperto di calciomercato.

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