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Calcio

Giudice sportivo: fermato un calciatore dell’Argentario per cinque turni

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PROMOZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DELCONTE GIOELE (BELVEDERE CALCIO) FERRI SAMUELE (BELVEDERE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CERRATO MATTEO (PORTA ROMANA ASD)
NDAW ALIOUNE (MONTELUPO A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CIABATTI TOMMASO (CENTRO STORICO LEBOWSKI)
FRUTTI LORENZO (CENTRO STORICO LEBOWSKI) GUALANDI NICCOLO (CENTRO STORICO LEBOWSKI)
VETTORI ALESSANDRO (ATLETICO MAREMMA)
DI BENEDETTO ROCCO (S.MINIATO A.S.D.)

PRIMA CATEGORIA
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 MASSA VALPIANA
Per scoppio petardi e lancio fumogeni in segno di festeggiamenti e senza conseguenze.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 5/2024
CEDRONI REMO (ARGENTARIO)
Rivolgeva al D.G. critica irrispettosa e bestemmiava.

SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2024
PROVVEDI STEFANO (SAN MINIATO A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
COBIANU ROBERTO IULIAN (ARGENTARIO)
Espulso per doppia ammonizione, uscendo dal terreno di gioco rivolgeva una offesa al D.G..

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONUCCI FRANCESCO (PIANELLA)
CAMAIANI SIMONE (POMARANCE)
GIORDANI STEFANO (POMARANCE)
GIORGIO OLIVER (SAN GIMIGNANO FC)
FILIPPI FRANCESCO (MASSA VALPIANA)
ROMAGNOLI EMILIO (GRACCIANO)
LUCI FRANCESCO (MASSA VALPIANA)
CARMIGNANI ELIA (POMARANCE)

SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 3/ 3/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
27.- RECLAMO DELL’A.S.D. LA CANTERA ACLI GABBRO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTIERI/LA CANTERA ACLI
GABBRO DEL 3.03.2024 (2-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 61 del 7.03.2024; Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che l’A.S.D. La Cantera ACLI Gabbro adiva questo Ufficio avverso la regolarità della gara indicata in oggetto; che l’art. 67 del C.G.S.:
al primo comma prevede che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”; al secondo comma prevede che “il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera delricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara”; che la società istante risulta aver disatteso le citate disposizioni, in quanto non ha inviato il preannuncio e il ricorso alla società resistente per posta elettronica certificata ; tanto ciò premesso DELIBERA – di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società La Cantera ACLI Gabbro di Rosignano Marittimo (Livorno); – di addebitare la tassa ricorso sul conto della società istante.

DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 4/2024
MAULE SIMONE (ROCCASTRADA A.S.D.)

SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2024
MARZOCCHI STEFANO (CINIGIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NALDI RICCARDO (CINIGIANO)
RUGGIERO GABRIELE (CALDANA)
PIERI LORENZO (ROCCASTRADA A.S.D.)

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