Calcio
Juniores regionali: respinto il ricorso del Sant’Andrea
GARE DEL 5/ 2/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
22.- RECLAMO DELL’U.S.D. S.ANDREA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA S.ANDREA/CUOIOPELLI DEL 5.02.2024 (0-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 51 dell’8.02.2024; -la società U.S.D. S.Andrea ha proposto reclamo avverso la regolarità ed esito della gara in epigrafe chiedendo comminarsi all’avversaria la sanzione della perdita della gara per 0-3, dopo aver rilevato l’utilizzo in detta gara, da parte della società Cuoiopelli, di QUATTRO calciatori fuori quota nati dal 1/1/2004, contravvenendo così alla normativa vigente che ne consente la partecipazione fino ad un massimo di TRE.
Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini e nelle modalità previsti dal CGS, per verificare la fondatezza delle doglianze avanzate dalla società S.Andrea – ai sensi dell’art. 50, comma 4 , CGS – decideva di chiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto volto a chiarire i fatti oggetto di reclamo, in particolar modo in relazione alla
partecipazione dei calciatori fuori quota alla gara. Il supplemento di rapporto, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di
prova quanto lo è il referto di gara (art. 61 comma 1 CGS), non ha evidenziato, la partecipazione alla gara del numero 16 Del Mazza Samuele, che compare solo in distinta. Tenuto conto del riscontro arbitrale, lo scrivente Giudice ha potuto appurare, pertanto, che la
società Cuoiopelli, nella gara in epigrafe, ha osservato la normativa vigente, avendo utilizzato tre giocatori nati dal 1/1/2004.
Conclusivamente, il reclamo non è fondato e deve essere respinto. Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Territoriale
RESPINGE il reclamo e per l’effetto omologa il risultato conseguito sul campo della gara del 5.02.2024 tra U.S.D. S.Andrea e U.C.D. Cuoiopelli, terminato con punteggio di zero a due. Si dispone l’addebito della relativa tassa.