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Calcio

Le decisioni del giudice sportivo in Promozione, Prima e Seconda: maximulte per Ponsacco e Orbetello, stagione regolare finita per De Gennaro

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PROMOZIONE

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.000,00 PONSACCO 1920 SSD ARL Per accensione fumogeni e scoppio di un petardo.Plurirecidiva. Per reiterata presenza di persone estranee recinto spogliatoi.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CITI GABRIELE (CASTIGLIONCELLO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ACCARDO ANIELLO MARCO (PONSACCO 1920 SSD ARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOTTI ALESSIO (PONSACCO 1920 SSD ARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIANI DANIELE (SAN MINIATO)

 

PRIMA CATEGORIA

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.200,00 ORBETELLO A.S.D. Per lancio di getti di acqua che raggiungevano un calciatore avversario. Per lancio di un bicchiere di birra sul t.d.g. senza colpire. Per reiterata presenza di persone estranee nel recinto di gioco che minacciavano ed offendevano il D.G. e l’organo arbitrale. Per aver causato con il proprio atteggiamento l’arbitro a sosta forzata negli spogliatoi per cui poteva abbandonare l’impianto solo grazie all’intervento dei Carabinieri da lui richiesti ed intervenuti. Recidiva nel consentire ad estranei di accedere al recinto di gioco. (Rapporto D.G. e C.C.).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 8/ 4/2023

BELLINI GIANMARCO (GRACCIANO) Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SABATINI MIRALDO (MONTIANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCIVOLETTO ANDREA (GRACCIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE

DI GENNARO LUCA (ORBETELLO A.S.D.) Al termine della gara offendeva e minacciava il D.G. in distinte e ripetute circostanze, ostruendogli il rientro negli spogliatoi. Di poi colpiva con violenti pugni la porta e la finestra dello spogliatoio con intento intimidatorio. Successivamente attendeva l’Arbitro all’esterno degli spogliatoi, reiterando le offese e minacce, per poi essere allontanato dal dirigente accompagnatore dopo circa 20 minuti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

AVITABILE DAVID (CASOLESE)

CASCINELLI EMILIO (CASTELNUOVO VAL DI CECINA)

BASSA KOUASSI CHAMMSI (GRACCIANO)

 

SECONDA CATEGORIA

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

24.- RECLAMO DELLA S.C.S.D. VADA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA SUVERETO CALCIO 2020/VADA 1963 DEL 12.02.2023 (1-0).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 59 del 16.02.2023; -il G.S.T. rileva come il preannuncio di reclamo della S.C.S.D. Vada 1963 sia stato effettuato con una regolare P.E.C. solo il 14.02.2023.Infatti da tale atto si constata come la precedente P.E.C. del 13.02.2023 non sia mai stata consegnata per una errata compilazione.

Di ciò la ricorrente avrebbe dovuto prenderne cognizione dalla comunicazione della mancata accettazione.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del reclamo per tardività del preannuncio (art.67 , comma 1, C.G.S.), con applicazione della norma di cui al comma 5 dell’articolo 48 C.G.S. per quanto riflette latassa.

Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.C.S.D. Vada 1963 di Vada (Livorno) ed ordina addebitarsi la relativa tassa.

GARE DEL 26/ 2/2023

GARA DEL 26/02/2023 ROSIGNANO SOLVAY 1922 – PORTO AZZURRO (SOSPESA ALLA FINE DEL PRIMO SU PUNTEGGIO DI 0-0)

Il Giudice Sportivo Territoriale;

– visto il referto del DG nel quale si riferisce che la gara in epigrafe è stata sospesa alla fine del 1o tempo sul risultato di 0-0 per impraticabilità di campo.;

– ritenuto necessario disporre in altra data, ai sensi dell’art.33 Nuovo Testo Regolamento della LND, la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati così come quantificati e determinati dal DG di cui sopra;

– Dispone la trasmissione degli atti alla segreteria del Comitato Regionale Toscana per ogni incombente relativo alla programmazione ed organizzazione della gara che dovrà essere proseguita con le modalità previste dal Nuovo Testo dell’Art.33 del Regolamento della LND.

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GERMINARIO ALESSIO (CAMPAGNATICO ARCILLE)

PIERINI CRISTIANO (MONTIERI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIZZI FEDERICO (PORTUALE LIVORNO)

BALDELLI TOMMASO (SAN QUIRICO 1969)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

CINQUEMANI GIANMARCO (SALIVOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALLEGRO THOMAS (CALDANA)

IANNILLI FRANCESCO (MANCIANO)

MAZZEI FEDERICO, VAI TOMMASO (MARCIANA MARINA)

JARJU BUBACARR (MARINA)

FILIPPINI GIACOMO, MATTIOLI GIACOMO (RIBOLLA)

PETRI CESARE (RIOTORTO)

NOCERINO ALESSANDRO, PARRINI SIMONE (SALIVOLI)

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