Calcio
Giudice sportivo, accolto il ricorso della Polisportiva Scansano. Il risultato del campo torna ad essere omologato
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
21 stagione sportiva 2022/2023 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Polisportiva Scansano avverso la decisione del G.S.T. di accoglimento del reclamo della società Semproniano avverso la regolarità della gara disputata in data 25 settembre 2022 (C.U. n. 18 del 26/10/2022)
Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe e contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla competizione esterna disputata contro la società Semproniano in data 25 settembre 2022 e la motivazione, di seguito, viene integralmente riportata:
“Gara del 25/ 9/2022 SEMPRONIANO – POLISPORTIVA SCANSANO: Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 13 del 28/09/2022; – la società USD Semproniano propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Grosseto in relazione alla gara Semproniano – Polisportiva Scansano, disputata il 25 settembre 2022 per il Campionato di Terza Categoria e terminata con il punteggio di 0-1, deducendo che l’A.S.D. Polisportiva Scansano aveva fatto partecipare a detta gara il calciatore Keita Soumalia in posizione irregolare.
Il ricorso presentato dall’ USD Semproniano e’ fondato e va accolto.
Infatti, gli accertamenti ritenuti necessari esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana hanno evidenziato che il giocatore Keita Soumalia nato il 01/11/1998, che aveva preso parte alla gara stessa nelle file della società ASD Polisportiva Scansano non risulta tesserato, alla data del 25/09/2022, per alcuna Società.
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo, come sopra proposto dall’U.S.D. Semproniano infligge alla Società ASD Polisportiva Scansano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; all’accompagnatore ufficiale Nicoletti Marco l’inibizione fino al 25/11/2022 ed alla Società stessa l’ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00). Ordina non addebitarsi la tassa”.
Nell’impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la Polisportiva Scansano sostiene, al contrario, la perfetta regolarità del tesseramento del giocatore allegando la copia del tabulato con la data di tesseramento (23 settembre 2022) ed indicando il relativo numero di matricola Federale (932917).
Specifica che la Polisportiva Scansano, inattiva nella stagione 2020 – 2021, aveva ripreso l’attività sportiva nel 2022 con una nuova affiliazione che aveva comportato l’assegnazione di una nuova matricola (955242) ma l’ufficio tesseramenti aveva caricato i giocatori tesserati sulla vecchia matricola (932917). Una volta chiarito il disguido aveva provveduto alla sistemazione della pratica tornando ad attribuire alla società l’originaria matricola (932917).
Conclude pertanto chiedendo l’annullamento della decisione del G.S.T..
Il ricorso è fondato e va accolto integralmente.
Accertamenti operati dalla segreteria di questa Corte di Appello hanno permesso di constatare la piena veridicità di quanto affermato attraverso una interlocuzione con l’ufficio tesseramenti che ha pienamente confermato il disguido e la conseguente non corretta indicazione (di mancato tesseramento del calciatore) successivamente veicolata all’incolpevole Giudice di prime cure. Su questi erronei presupposti la decisione di primo grado, che non poteva essere diversa alla luce delle erronee indicazioni fornite, deve essere necessariamente e totalmente riformata.
P .Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il reclamo annullando tutti i provvedimenti adottati e dispone la restituzione della relativa tassa.