Terza Categoria
Castiglione-Civitella: non ci furono episodi razzisti. Respinto il reclamo per la squalifica di Kante
Grosseto – Riportiamo integralmente il comunicato ufficiale relativo al reclamo proposto, e rigettato, dal Civitella in merito alla richiesta di riduzione della squalifica del giocatore Kante.
“Primo collegio
Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv. Enzo François Componente
Avv. Alessandro Brogi Componente
Avv. Federico Albini Rappresentante AIA
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 08 Aprile 2022 alle ore
17.00 assumendo le seguenti decisioni
Campionato di terza categoria
70 stagione sportiva 2021/2022 Gara del 20.3.2022 fra A.S.D. Real Castiglione della Pescaia (ospitante) vs U.S.D.
Civitella (ospitata) disputata a Castiglione della Pescaia (GR), Viale Kennedy 2, Stadio Comunale Valdrighi – risultato 1-2
La società U.S.D. Civitella proponeva reclamo, chiedendone la riduzione, avverso la sanzione della squalifica per n. 5
gare effettive comminata al proprio calciatore Kantè Mamadou per la condotta particolarmente violenta da questi tenuta nei confronti di un giocatore avversario al quale procurava piccola perdita di sangue dalla narice.
Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, il Kantè, a gioco fermo e con il pallone collocato lontano da lui almeno 20 metri, dava un forte pugno sul naso ad un avversario che cadeva a terra dolorante e riportava un piccolo sanguinamento dalla narice: il calciatore era poi in grado di proseguire il gioco, senza alcun intervento.
A seguito dell’espulsione, poi, il Kantè incontrava il giocatore avversario Niccolaini sulla porta degli spogliatoi dando luogo ad un diverbio che veniva sedato, con fatica, dai compagni e dagli avversari. La società reclamante sostiene, in particolare, a fondamento del proprio reclamo che la reazione, indubbiamente violenta e “sicuramente da condannare” del proprio calciatore, sarebbe stata provocata dalla forte tensione emotiva causata dalle offese e intimidazioni da lui patite quale bersaglio di frasi di chiaro stampo razzista e xenofobo proferite ai suoi danni dagli
avversari durante tutto il corso della gara e, in particolare, dopo che aveva segnato il secondo gol che aveva decretato la vittoria della sua squadra: offese alle quali, peraltro, il Kantè Mamadou non sarebbe nuovo, trattandosi di una consuetudine che lo accompagna di sovente nelle varie trasferte della propria squadra. Rileva, inoltre, la reclamante a fondamento del proprio reclamo l’evidente disparità nella misura della sanzione comminata al proprio calciatore (squalifica per n. 5 gare effettive) rispetto a quella inflitta al calciatore avversario Marco Niccolaini (squalifica per n. 3 gare effettive) che, con la chiara volontà di vendicare il proprio compagno colpito dal Kantè Mamadou, parimenti avrebbe tenuto un comportamento violento nei confronti di quest’ultimo, lo avrebbe minacciato e avrebbe spinto
a terra un compagno che cercava di fermarlo, con il chiaro intento di procurare un danno fisico.
Il reclamo non può trovare accoglimento,
All’uopo si rileva, innanzitutto, che l’Arbitro, dopo la lettura del reclamo, nel supplemento, ha pienamente confermato lo svolgersi dei fatti così come già indicati nel referto di gara, precisando ulteriormente che nessuno, durante la partita, gli ha fatto notare insulti razzisti o xenofobi, né lui ha udito detti insulti proferirsi dalla tifoseria o dai giocatori o tanto mano dai dirigenti della squadra avversaria, elementi che, certamente, lo avrebbero spinto, se sussistenti, a prendere gli opportuni provvedimenti. Precisa, inoltre, il DG che solo al 40’ del s.t. il capitano della U.S.D. Civitella gli ha segnalato un comportamento intimidatorio tenuto dai calciatori subentrati della A.S.D. Real Castiglione della Pescaia ai danni del Kantè Mamadou, comportamento del quale, tuttavia, il D.G. pur prestandovi la dovuta attenzione, non ha avuto diretta contezza. Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferitagli dal CGS, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare come dedotti dalla società reclamante con riferimento all’asserita provocazione delle offese di stampo razzista e xenofobo, che in assenza di conferma da parte del DG, non può essere ritenuta sussistente. Il quantum della sanzione inflitta appare pienamente proporzionato alla condotta tenuta dal Kantè Mamadou avendo questi, prima dell’espulsione, sferrato il pugno sul volto del compagno, peraltro a gioco fermo, con il pallone lontano da sé, con le note conseguenze e, dopo la partita, avuto altresì un diverbio con il Niccolaini sulla porta degli spogliatoi sedato,
con fatica, da compagni e avversari. Infine, con specifico riferimento alla contestata sproporzione sussistente fra la sanzione inflitta al Kantè Mamadou e quella inflitta al Niccolaini, si rileva che quest’ultima non poteva che essere inferiore alla prima (3 giornate a fronte di 5 giornate) in quanto, in tal caso, l’aggressione ai danni dell’avversario non si è proprio consumata perché prontamente arrestata dai compagni e dagli avversari, a differenza del primo caso, ove la stessa non solo si è perfezionata, ma ha avuto anche quale conseguenza la elevata perdita di sangue dalla narice.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione inflitta, disponendo
l’addebito della tassa di reclamo.