Giudice sportivo
Us Grosseto-Cesena, il giudice sportivo multa tutti i giocatori biancorossi e inibisce lo slo unionista!
<<Clamoroso al Cibali!>>. Se il mitico Sandro Ciotti fosse ancora tra noi, riproporrebbe la sua famosa frase (coniata in occasione di Catania-Inter 2 a 0 del 4 giugno 1961, ndr) dicendo: <<Clamoroso a Grosseto!>>. Sì, perché il giudice sportivo, dott. Stefano Palazzi, tenuto conto delle relazioni pervenutagli dalla Procura federale e sulla scorta delle prove acquisite nel corso degli approfondimenti istruttori seguiti a Grosseto-Cesena del 2 ottobre scorso, ha ritenuto sussistere la responsabilità dei giocatori del Grosseto e del delegato ai rapporti con la tifoseria unionista.
Più specificamente, è stato accertato che tutti i calciatori presenti in distinta per il match tra Us Grosseto e Cesena, al termine dell’incontro (vinto dai romagnoli per 0 a 1) si sono recati sotto la curva Nord per ricevere l’incitamento dei loro tifosi, come da consuetudine consolidata, ma che all’improvviso una parte di sostenitori unionisti ha preso a “inveire con violenza” verso i giocatori stessi, ponendoli in una situazione di soggezione nella quali agli atleti non è stato possibile rispondere o interloquire. <<Nonostante ciò – si legge nel dispositivo del giudice sportivo – i calciatori sono rimasti sotto la curva, venendosi a trovare in una situazione di fatto sussumibile nella normativa di cui all’articolo 25, comma 9, Cgs (Codice di Giustizia sportiva), in presenza della quale, viceversa, la disposizione in commento gli imponeva di allontanarsi prontamente>>.
Di fatto, l’istruttoria ha evidenziato che:
- l’interlocuzione tra i tifosi unionisti e i giocatori biancorossi ha superato il limite del mero incitamento dei primi verso i secondi;
- le condotte tenute da determinati sostenitori con un comportamento aggressivo equiparabile a una forma di intimidazione hanno messo alcuni calciatori in soggezione.
Tuttavia, nel decidere le sanzioni, il giudice sportivo ha tenuto conto sia dell’improvviso mutamento dell’atteggiamento della tifoseria biancorossa (fatto che ha reso più difficile per i calciatori l’osservanza dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia sportiva) e sia dell’assenza dello slo al momento dei fatti contestati.
Per chi è digiuno di calcio, slo è l’acronimo della definizione inglese di supporter liasion officer ovvero di sostenitore ufficiale di collegamento. Si tratta del responsabile della tifoseria nominato dai vari club.
Per l’Us Grosseto lo slo è Manuel Pifferi, il quale è risultato assente al momento dei fatti, circostanza giudicata negativamente.
Infatti, le linee guida degli slo, approvate con il Comunicato ufficiale n. 326/A del 2015, prevedono in modo inequivocabile una serie di mansioni ai quali gli ufficiali di collegamento devono attenersi. Tra queste, si legge che <<Lo slo segue i tifosi in occasione delle gare ufficiali>>, quindi è richiesta la presenza del delegato in questione nei momenti topici della partita e il post-gara è uno di questi, a maggior ragione in situazioni di tensione.
Questa, per lo meno, è la lettura data dal giudice Palazzi all’assenza di Pifferi nel dopogara di Us Grosseto-Cesena, al quale è stata contestata la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva, con specifico riferimento alle mansioni e ai compiti attribuiti a tale figura istituzionale.
In virtù di tutto ciò, il giudice sportivo, applicando gli articoli 4, 25 comma 9, 13 comma 2 e l’allegato sub 2) del Comunicato ufficiale n. 326/A, ha comminato le seguenti sanzioni:
A carico di tutti i calciatori inseriti nella distinta gara della società Grosseto la sanzione di € 500 di ammenda:
Davide Barosi, Riccardo Cretella, Emiliano Fratini, Giuseppe Verduci, Filippo Serena, Elio De Silvestro, Giacomo Siniega, Alessandro Raimo, Simone Dell’Agnello, Francesco Semeraro, Andrea Ciolli, Mario Vrdoljak, Filippo Moscati, Federico Marigosu, Enrico Biancon, Federico Scaffidi, Gianluca Piccoli, Matteo Salvi, Federico Artioli e Matteo Ghisolfi.
A carico del delegato ai rapporti con la tifoseria della società Us Grosseto, signor Manuel Pifferi, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 4 gennaio 2022.
Ecco il dispositivo integrale del giudice