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Stadio: un’ordinanza per la vendita e il consumo di bevande durante le partite

Le disposizioni per garantire la sicurezza durante la nuova stagione calcistica

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In occasione di tutti gli incontri di calcio che l’U.S. Grosseto 1912 disputerà allo stadio C. Zecchini, sono previste delle disposizioni per innalzare i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana.

A partire da due ore prima dell’inizio e fino ad un’ora dopo la fine delle partite – nell’area urbana limitrofa allo stadio compresa tra via Tarquinia, un tratto di via Telamonio, viale Giotto, un tratto di viale della Repubblica, via Aldi, un tratto di via Caravaggio, piazzale Bearzot ed il percorso tra la stazione e lo stadio (piazza Marconi, via Mameli, un tratto di via Matteotti e viale Sonnino, fino al sottopassaggio) – sono istituiti i seguenti divieti:

  • a qualunque esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, anche in forma ambulante o con forme automatiche di distribuzione è fatto divieto di:

    – somministrare bevande superalcoliche (con gradazione superiore al 21% di alcol in volume) ed alcoliche (con gradazione superiore al 5% di alcool in volume)


    – vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi genere

– vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro o metallo. La vendita può avvenire, esclusivamente utilizzando bicchieri di carta o plastica leggera.


  • All’interno dello stadio (con eccezione della zona “hospitality”), dall’apertura al pubblico al termine dell’evento sportivo, è fatto divieto di:

– introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore al 5%, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree. Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita, a cura dei soggetti espressamente autorizzati, esclusivamente in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o altri contenitori simili.


– Potranno essere introdotte e vendute bottiglie di plastica di colore trasparente (fino a d un massimo di 750ml) solo se aperte e private del tappo di chiusura. Non è possibile introdurre bevande in altri contenitori.


– È vietato introdurre, vendere, distribuire e somministrare, anche in forma gratuita, alimenti confezionati in contenitori di vetro, plastica o lattine.

L’inosservanza al presente provvedimento comporterà a carico dei trasgressori la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

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