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Rossi ha firmato. In Toscana consentiti fino a 1.000 spettatori.
Si inizierà domani sera, 2 ottobre, con Fiorentina-Sampdoria aperta a 1.000 spettatori, ma nei giorni successivi (3-4 e 5 ottobre) sarà possibile avere pubblico anche negli altri stadi e impianti sportivi toscani. Questo perché ieri il presidente regionale Rossi ieri ha firmato l’Ordinanza presidenziale n. 86 con la quale ha stabilito che in Toscana, per gli eventi e le competizioni sportive di rilevanza nazionale o regionale, sarà consentita la presenza del pubblico pari al 25% della capienza autorizzata per i vari impianti dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fino a un massimo di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso. Vediamo nel dettaglio cosa recita l’ordinanza firmata ieri da Rossi e pubblicata nel Burt odierno:
Il presidente della Regione Toscana
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1) per gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, che si svolgeranno sul territorio toscano, nelle giornate di venerdì 2 ottobre 2020, sabato 3 ottobre 2020, domenica 4 ottobre 2020, lunedì 5 ottobre 2020, è consentita la presenza di pubblico nella misura del 25% della capienza autorizzata per l’impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi, e comunque nel rispetto del limite massimo di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso;
2) la presenza di pubblico durante gli eventi sportivi sopra citati è consentita esclusivamente nel rispetto delle linee guida di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) l’ottemperanza delle disposizioni contenute nelle linee guida di cui all’Allegato 1 è da considerarsi aggiuntiva rispetto all’adempimento alle disposizioni generali e specifi che in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
– al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
della Salute;
– ai Prefetti;
– ai Sindaci;
– alle Aziende ed Enti del SSR.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.
Finalmente! Mi sembra un secolo che non vedo una partita del Grosseto allo Zecchini !