Calcio
Matteo Pira, squalifica ridotta a quattro giornate
Grosseto. Accolto in parte il ricorso dell’Albinia contro la sentenza e la relativa squalifica per sei giornate di campionato nei confronti del centrocampista Matteo Pira.
La corte di appello sportiva territoriale ha ridotto a quattro turni lo stop.
Questa la sentenza:
“Il G.S.T. squalificava il calciatore Matteo Pira per sei gare effettive con al seguente motivazione “In seguito ad un regolare contrasto di gioco cadeva a terra, poi rialzandosi colpiva volontariamente alla fronte l’avversario rimasto a terra, utilizzano i tacchetti dello scarpino, provocandogli ferita con perdita di sangue che costringeva il calciatore a ricorrere alla medicazione a bordo campo. Sanzione aggravata dalla pericolosità del gesto in relazione alla parte del corpo colpita”. Con reclamo presentato nei termini avverso la decisione del G.S.T di cui in epigrafe, la Unione Sportiva Albinia avversa radicalmente la ricostruzione dei fatti così come descritta nel provvedimento posta a fondamento della sanzione. Ritiene la reclamante che il proprio calciatore non possa avere commesso l’infrazione contestata rialzandosi da terra, non essendo caduto a seguito del contrasto; che lo stesso non abbia colpito l’avversario con i tacchetti, ma con la parte superiore dello scarpino inavvertitamente, mentre con impeto si avvicinava all’avversario per redarguirlo, reo di essersi lasciato cadere a terra a seguito di ordinario contrasto di gioco simulando un fallo, per indurre l’arbitro in errore. Comportamento questo ritenuto antisportivo e provocatorio, tanto da indurre la ricorrente a chiedere il riconoscimento di circostanza attenuante a favore del proprio tesserato.
Contesta ancora la Unione Sportiva Albinia, la desunta violenza del gesto che, secondo la stessa, muove ancora da un’errata percezione dei fatti da parte del D.G.: il calciatore ferito infatti rientrava regolarmente sul terreno di gioco, privo di fasce, cerotti o medicazioni. A fondamento delle proprie ragioni la reclamante indica come strumento di ausilio per ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione, la registrazione della gara e le immagini video, riservandosi di produrle previa autorizzazione della Corte. Con supplemento del 29.1.2020 il D.G. conferma integralmente fatti ed accadimenti già descritti in referto gara, precisando che il colpo veniva portato con intensità media; che rilevava presenza di sangue sulla fronte del calciatore a terra, ma non emorragia e gocce di sangue sul volto, tanto da non richiedere l’uso di bende, cerotti o altre evidenti medicazioni; il calciatore rientrava sul terreno di gioco dopo 2 minuti proseguendo regolarmente la gara. Uditi il legale della ricorrente ed il D.S. della stessa Sig. Marco Bacci in data 7.2.2020, il primo si riportava integralmente al ricorso insistendo per l’accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione (domanda in atti subordinata). Il secondo precisava che, al termine del primo tempo di gioco, rappresentava le proprie scuse al D.G. per il gesto del proprio calciatore, intento a redarguire l’avversario con impeto dopo l’azione di gioco. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della richiesta di acquisizione di immagini per ricostruire fatti posti a fondamento del ricorso: la fattispecie in esame non rientra tra quelle tipiche previste dal Regolamento, in presenza delle quali è ritenuto ammissibile l’uso del mezzo di prova invocato.
Restano pertanto asserzioni indimostrate quelle relative alla errata percezione degli accadimenti da parte del D.G., e perciò prive di forza rispetto alla fede privilegiata del referto gara. La Corte deve pertanto limitarsi a prendere in esame quanto obiettivamente risulta dagli documenti ufficiali. Emerge dal supplemento gara, peraltro corroborando sul punto specifico la narrazione contenuta in ricorso, che la perdita di sangue subita dal calciatore ferito è stata assolutamente superficiale, in assenza di emorragia o gocce di sangue sul volto; che lo stesso è ricorso alle cure del medico per circa due minuti, ma che l’intervento si è concluso senza l’apposizione di cerotti, permettendogli di riprendere la gara.
Tutto ciò appare obiettivamente in contrasto con la descritta intensità del gesto, e con la ritenuta volontarietà di colpire l’avversario al volto con i tacchetti dello scarpino. La ridotta distanza tra i calciatori, la forza media imprimibile con l’arto inferiore, l’uso dei tacchetti indirizzati verso la fronte dell’avversario, avrebbero dovuto obiettivamente arrecare un danno diretto di maggiore gravità, se vi fosse stata nel Pira Matteo la reale intenzione di compiere il gesto con volontà ed intensità.
Tali considerazioni inducono la Corte ad accogliere la domanda posta dalla ricorrente in via subordinata rideterminando la sanzione proporzionandola all’effettiva gravità dei fatti come accertati P . Q . M . la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo della Unione Sportiva, riforma la decisione del G.S. e ridetermina la sanzione inflitta statuendo a carico del calciatore Matteo Pira la squalifica per 4 giornate di gare, con restituzione della tassa versata dalla reclamante”