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Terza Categoria

Terza categoria: respinto il ricorso del Semproniano. Le squalifiche

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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E FRANZESE GENEROSO (ORBETELLO SCALO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E FERORELLI MAURIZIO (BATIGNANO CALCIO 1946) BIANCHI MATTEO (MARINA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR) GRAMAZIO SIMONE (MARINA CALCIO)

 

 

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana
La Corte di Appello così composta:
Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv. Gabriele Lenzi Vice Presidente
Avv. Silvia Cristalli Componente
con l’assistenza alla segreteria del sig. Fabrizio Tosi si è riunita il giorno 8/11/2019 alle ore 18.00 assumendo,
relativamente alla stagione sportiva 2019/2020, le seguenti decisioni:

… Omissis….
Reclamo n. 9 Campionato di III Categoria
Gara Intercomunale Santa Fiora – Semproniano (2 – 1) del 20.10.2019..
In C.U. n. 19 del 23.10.2019 Delegazione Provinciale di Grosseto.
Reclama la Società U.S.D. Semproniano avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. a carico di:
– dirigenti,
inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al 22/11/2019 a Niccolini Franco (Semproniano);
– allenatori,
squalifica fino al 22/11/2019 a Dubaldo Gianluca (Semproniano);
squalifica una gara effettiva a Scolaventi Paolo (Semproniano);
– calciatori espulsi dal campo:
squalifica per tre gara/effettive a Spaghetti Diego, per comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario
che colpiva con uno sputo nel viso ed a Verdemare Axel, espulso per fallo di giuoco alla notifica del provvedimento
disciplinare offendeva il DG.
calciatori non espulsi dal campo:
squalifica per quattro gare Margiacchi Marco: al termine della gara rivolgeva frase irriguardosa nei confronti del DG ed
alla notifica del provvedimento disciplinare minacciava il DG stesso; sanzione aggravata poichè capitano.
La reclamante con lettera pec del 25.10.2019 provvedeva ad inoltrare rituale preannuncio di reclamo avverso le sanzioni
indicate e, successivamente, sempre con lettera pec del 30.10.2019 inoltrava le motivazioni del gravame.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale nell’esaminare gli atti rileva che il testo del reclamo non è sottoscritto per cui ne
deriva l’improcedibilità del gravame stesso in quanto un atto non sottoscritto deve essere considerato come atto
inesistente non essendone specificata la paternità.
Questo Collegio rileva che la lettera pec è soltanto un mezzo di trasmissione di un documento e non il documento
stesso che deve essere sottoscritto con firma digitale o con sottoscrizione in forma analogica, il tutto da allegarsi al
mezzo di trasmissione che è appunto individuato, anche alla luce della novella al testo del C.G.S., con la lettera pec.

P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara il gravame improcedibile e dispone l’addebito della relativa tassa.

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