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Calcio

Giustizia sportiva, stangata sull’Atletico Grosseto. 1200 euro di multa e pesanti squalifiche

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Grosseto. Mano pesante della giustizia sportiva sull’Atletico Grosseto. 1200 euro di multa alla società e pesanti squalifiche a dirigenti e giocatori.
Questo quanto scritto nell’ultimo comunicato ufficiale regionale Figc.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei seguenti soggetti tutti tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D Nuovo Casotto 2015 ora denominata A.S.D. Atletico Grosseto 2015 che, come tale, sarà nel prosieguo indicata:
Curini Enrico, Calciatore,
Borracelli Nicola, Calciatore,
Pelosi Emanuele, Dirigente Accompagnatore,
Borracelli Andrea, Presidente.

A tutti detti tesserati viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto accaduto in occasione della gara, valida per il Campionato Giovanissimi Provinciale, disputata, in data 29.4.2017, tra le squadre delle Società G.S.D. Castiglionese e A.S.D. Nuovo Casotto 2015.
Viene altresì deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 del C.G.S., la Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 (già A.S.D. Casotto Pescatori).
Il deferimento sopra indicato è stato proposto a questo Tribunale, in data 17 luglio 2019, per effetto del rinvio degli atti che la Corte Federale di Appello, avendo rilevato un difetto di notifica nel precedente procedimento, ha effettuato nei confronti della Procura Federale in data 14.9.2018 con il C.U. n. 31/2018.

La Corte, più precisamente, ha ritenuto che la notifica effettuata a mezzo raccomandata e restituita con l’indicazione – uguale per tutti i Tesserati e l’Ente deferito – “irreperibile”, non ha consentito agli interessati di potere esercitare il diritto alla difesa.
La Procura Federale ha di conseguenza riproposto il deferimento.
Il Tribunale, disposto che l’udienza di trattazione avvenga per la data odierna, ne ha dato comunicazione, con p.e.c.
indirizzata al domicilio eletto presso il legale di fiducia indicato nel corso del procedimento, ai Tesserati: Borracelli Andrea, in proprio e n.n., Borracelli Nicola e Curini Enrico.
Al Dirigente Pelosi la convocazione è stata inviata, con raccomandata A/1, alla residenza abituale risultante dagli atti.
La Procura Federale è presente in persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Tullio Cristaudo

Questo il fatto che ha determinato il deferimento:
in data 30.4.2017 il G.S.D. Castiglionese proponeva al G.S.T. di Grosseto reclamo tendente ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara (0 – 3) per l’allora Società Nuovo Casotto 2015, oggi A.S.D. Atletico Grosseto 2015, per avere detta Società utilizzato, nel corso della gara disputata dalle due compagini in data 29.4.2017, il Calciatore Curini Enrico sotto il nome del calciatore Borracelli Andrea.
Il G.S. non assumeva alcuna decisione di merito per mancanza di legittimazione da parte dei sottoscrittori del reclamo, trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
L’Ufficio, acquisite in istruttoria le dichiarazioni di tutti i tesserati deferiti (ad eccezione del Curini che non ha risposto a nessuna delle due convocazioni di cui è stato fatto oggetto) nonché di due Dirigenti e due Calciatori del G.S.D.
Castiglionese, ha disposto il deferimento che viene oggi proposto.
Il Sostituto Procuratore Federale Cristaudo, intervenendo in apertura di dibattimento, si riporta all’istruttoria compiuta, riafferma la colpevolezza dei deferiti evidenziando che la vicenda ruota attorno al riconoscimento del Curini compiuto da alcuni calciatori e conclude chiedendo che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni:
– Borracelli Nicola, Calciatore, squalifica per 9 (nove) giornate di gara;
– Pelosi Emanuele, Dirigente, inibizione per mesi 6 (sei);
– Borracelli Andrea, Presidente, inibizione per anni 1 (uno);
– Curini Enrico, Calciatore, squalifica per 9 (nove) giornate di gara, in essa compresa la violazione relativa alla mancata risposta alle due convocazioni della Procura Federale;
– Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento).
Decidendo il Collegio rileva che il procedimento trae le mosse dal reclamo – irrituale – proposto dalla Società G.S.D. Castiglionese sulla base delle dichiarazioni rese dal proprio Calciatore Filippo Pimpinelli il quale ha affermato, al termine della gara G.S.D. Castiglionese / A.S.D. Nuovo Casotto 2015 disputata in data 29/4/2017, che a partecipare alla gara, schierato dalla Società Nuovo Casotto 2015 con la maglia n. 11, non è stato il Calciatore Borracelli Nicola bensì il Calciatore Filippo Curini da lui conosciuto per averlo visto partecipare ad altre gare.
Nel corso delle indagini poste in essere dalla Procura Federale, il Pimpinelli ha confermato in toto quanto già dichiarato in proposito riconoscendo inoltre nel Curini – del quale gli è anche stata mostrata in istruttoria la foto – il Calciatore espulso con il Criscuolo (oggi tesserato per la Società F.C.D. Braccagni).
Quest’ultimo ha, a sua volta, riconosciuto nel Curini il Calciatore con lui espulso nella gara del 29/4/2017, che nell’occasione era stato indicato sulla lista della Società Nuovo Casotto sotto il nome di Borracelli Andrea indossante la
maglia n. 11, affermando inoltre che detto Calciatore era lo stesso che, con la maglia n. 5, ha giocato nella gara Braccagni / Atletico Grosseto (già Nuovo Casotto), disputata in data 19.11.2017.
L’affermazione ha trovato conferma nell’esame della lista di gara, acquisita dalla Procura, che la Società F.C.D.
Braccagni ha consegnato all’Arbitro in occasione di detta gara.
Il Criscuolo, inoltre, pur affermando di non esserne certo, dichiara che il soggetto del quale gli viene mostrata la foto (Nicola Borracelli, n.d.r.) non gli sembra essere lo stesso Calciatore con lui espulso nella gara del 29.7.2017 e riferisce ancora che anche altro Calciatore (Tommaso Cevanni), con lui militante all’epoca nella squadra della Società Castiglionese, ha dichiarato che il Calciatore recante la maglia n. 5 nella gara Braccagni /Atletico Grosseto è la stessa persona espulsa con il Criscuolo nel corso della gara oggi in esame, ed indicato sulla relativa lista gara come Borracelli Nicola, n. 11.

Alla luce di quanto sopra acquisisce sintomatica importanza la domanda rivolta al Pimpinelli dal Calciatore Gabriele Giovani (n. 13 della società Nuovo Casotto) se fosse stato riferito all’Arbitro della gara che il loro giocatore indossante la maglia n. 11 fosse il Curini.
Le precise dichiarazioni rese dai due Calciatori, unitamente agli elementi acquisiti dalla Procura Federale, rendono il deferimento assolutamente fondato, a nulla influendo le affermazioni difensive dei Tesserati dell’A.S.D. Atletico
Grosseto 2015 consistenti in semplici negazioni, non suffragate da alcun elemento probatorio, per cui esso è da accogliere.
Determinante ai fini della affermazione della colpevolezza dei deferiti è l’acquisizione da parte della Procura Federale della documentazione fotografica, costituita dalle copie delle carte di identità dei due giocatori, dalle quali si evidenzia che le caratteristiche antropomorfiche qualitative differenziano i due giocatori in maniera tale che essi non possono essere scambiati l’uno per l’altro.
Così accertata la colpevolezza dei deferiti, il Collegio determina l’irrogazione delle sanzioni dovendo tener conto che le violazioni contestate sono avvenute nell’ambito del Campionato Provinciale Giovanissimi, ovvero infra quattordicenni, che si affacciano nel mondo dello sport ed ai quali devono essere inculcate dai genitori in ambito familiare e dai dirigenti in quello sportivo, le norme di comportamento corretto, leale e di pieno rispetto degli ordinamenti (sportivo e sociale) nel quale sono inseriti.

Ciò non è certamente avvenuto nel caso che ci occupa atteso che il Presidente ha consentito – se non espressamente disposto – che al posto del proprio figlio giocasse, sotto il nome di questi, altro calciatore e che il Dirigente
Accompagnatore della squadra ha, a sua volta, sottoscritto la lista di gara pur essendo consapevole di porre in essere una mistificazione.
Appare inoltre rilevante al Collegio, agli effetti della determinazione delle sanzioni, il comportamento processuale tenuto dai due Calciatori: il Calciatore Nicola Borracelli rendeva, al Collaboratore della Procura Federale, dichiarazione non veritiera (aggravata dalla presenza del Presidente-genitore che lo assisteva e rappresentava), mentre l’altroCalciatore, il Curini, si è sottratto deliberatamente, e per ben due volte, all’esame da parte della Procura Federale.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento il T.F.T. della Toscana infligge le seguenti sanzioni:
– Curini Enrico Calciatore, squalifica per 10 (dieci) giornate di gara;
– Borracelli Nicola, Calciatore, squalifica per 10 (dieci) giornate di gara;
– Pelosi Emanuele, Dirigente, inibizione per anni 1 (uno);
– Borracelli Andrea, Presidente, inibizione per anni 1 (uno);
– Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015,

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Quindi il sig. Borracelli è sempre presidente dell’Atletico Grosseto?? Se no c’era scritto all’epoca dei fatti presidente dell’Atletico GROSSETO….

Solo Parole, visto che ti nascondi dietro nickname strani, fatti i c…i tuoi !!!
La procura federale o chi per essa, certo che qualcuno vuole per vari motivi farci del male, lo faccia pure, ma dovrebbe sapere che il Sig. Pelosi Emanuele purtroppo è morto, Curini Enrico e non Curini Filippo, non gioca più e si è trasferito nel napoletano, Borracelli Andrea indicato come calciatore …….. !!!! Scrivete bene, sarebbe di nuovo contestabile tutto .
Poveretti , abbiamo già vinto la causa una volta, ma non vale la pena .

Ahhahaha Borra mi fai ridere e basta !! Ahaha

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