Allievi
Giocatori non tesserati in campo: -4 punti in classifica alla Nuova Grosseto, inibiti dirigenti e squalificati calciatori
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
01 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.
La Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti, tesserati per la Società A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella, contestando loro le violazioni che vengono specificatamente indicate per ciascuno di essi:
il Presidente, Salvo Giovanni, al quale viene imputata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice ed altresì in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F..
i Calciatori: Tarlev Bogdan, Topada Gheorghe, per la violazione degli articoli 1 bis, c. 5, in relazione all’art. 10, c.
2, del C.G.S., nonchè degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.;
i Dirigenti:Marcello Franco, Camerlengo Giovanni, Roberto Marino, Delle Piane Stefano, Guadagnoli Fabio, Graziano Angelo, per evere, in diversificate occasioni, violato l’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in riferimento agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F..
In conseguenza delle violazioni così accertate viene deferita altresì la Società A.S.D.P. Nuova Grosseto
Barbanella, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
L‟azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale, con la contestazione succintamente indicata in epigrafe, trae origine dalla nota con la quale il C.R. della Toscana ha segnalato a quell‟Ufficio – trasmettendo i relativi atti ufficiali – che il Calciatore Topada Gheorghe ha preso parte nelle fila della Società Nuova Grosseto Barbanella, pur non essendo tesserato per detta Società, ad alcune gare del Campionato “Allievi Regionali” disputato nel corso della stagione 2017/2018, e che altro Calciatore, Tarlev Bogdan, anch‟egli privo di detto tesseramento, ha partecipato a gare del Campionato “Giovanissimi Provinciale” nel corso della medesima stagione sempre per conto della Società qui deferita. L‟Ufficio Federale esaminati gli atti delle gare segnalate ha riscontrato che il Calciatore Topada Gheorghe ha partecipato
in maniera irregolare a 15 (quindici) gare del Campionato “Allievi Regionale” e analogamente ha fatto, per 17 (diciassette) competizioni, il Calciatore Tarlev Bogdan nell‟ambito del Campionato “Giovanissimi Provinciale”. L‟analisi dei documenti ha altresì consentito alla Procura Federale di rilevare il nome dei Dirigenti Accompagnatori che, con la sottoscrizione della lista dei propri Calciatori partecipanti alle gare, ne hanno attestato la regolarità di tesseramento.
L‟esame di tutti questi dati, che costituiscono violazione di numerose norme federali, ha consentito a quell‟Ufficio di proporre il presente deferimento contestando al Presidente della Società, di aver omesso di provvedere al tesseramento dei due Calciatori; di non averli sottoposti all‟accertamento dei requisiti necessari all‟attività agonistica, e di non averli dotati della necessaria copertura assicurativa; ai Calciatori Topada e Tarlev, di aver partecipato alle gare sopraindicate pur in assenza di tesseramento e comunque privi delle attestazioni medico-assicurative; ai Dirigenti, di aver affermato in maniera non veritiera, sottoscrivendo le liste di gara la regolare posizione di tesseramento dei due Calciatori. Rimaste inattive le parti a seguito della notifica, in data 4 giugno u.s., dell‟avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale ha inviato la documentazione relativa ai tesserati in precedenza indicati a questo Tribunale che ha stabilito doversi procedere all‟esame del caso nella data odierna, dandone rituale comunicazione agli interessati.
Sono presenti in proprio:
Gaziano Angelo
Camerlengo Giovanni
Sono assenti ma vengono rappresentati in questo dibattimento dal Dirigente Lanzano Roberto, come da deleghe
contestualmente depositate i Signori:
Salvo Giovanni in proprio e quale legale rappresentante della Società Nuova Grosseto Barbanella,
Tarlev Bogdan,
Topada Gheorghe,
Marcello Franco,
Roberto Marino,
Delle Piane Stefano,
Guadagnoli Fabio.
La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Tullio Cristaudo. Dichiarato aperto il dibattimento i deferiti, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando i relativi verbali. Ai fini della definizione agevolata, l‟Avvocato Cristaudo precisa che, a seguito di produzione effettuata in questa sede, viene meno la violazione contestata con riferimento all‟art. 43, commi 1 e 6. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il T.F.T. della Toscana dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni:
inibizione per mesi 7 ridotta per il rito a mesi 4 (quattro) e gg. 20 (venti) al Presidente Salvo Giovanni;
squalifica ai Calciatori:
Tarlev Bogdan, per 4 (quattro) giornate di gara ridotte per il rito a 3 (tre);
Topada Gheorghe, squalifica per 5 (cinque) giornate, ridotte per il rito a 4 (quattro);
inibizione ai Dirigenti:
Marcello Franco, inibizione per mesi 5 (cinque) ridotta per il rito a mesi 3 e giorni 10 (dieci);
Camerlengo Giovanni, inibizione per mesi 3 (tre) ridotta a mesi 2 (due);
Roberto Marino, inibizione per gg 30 (trenta) ridotta a giorni venti (20);
Delle Piane Stefano, inibizione per mesi 4 (quattro), ridotta a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
Guadagnoli Fabio, inibizione per 5 (cinque) mesi ridotta a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci);
– Graziano Angelo, inibizione per giorni 30 (trenta) ridotta a gg. 20 (venti);
alla Società, sei (6) punti di penalizzazione e ammenda di €.600 (seicento) ridotti a punti 4 (quattro) di penalizzazione –
da scontarsi nel campionato di prima squadra nella stagione in corso – ed € 400.00 (quattrocento) di ammenda.
Buona Sera ,
Secondo il mio modesto punto di Vista:
Il tesseramento di calciatori minorenni e stranieri è sempre stato un vero problema per le società dilettantistiche per le difficoltà derivanti dalle regole della rigida normativa sportiva che non ammette il tesseramento di calciatori che non si sono trasferiti con i genitori, per motivi indipendenti al calcio. Inoltre non si ammette il tesseramento dei calciatore che viene affidato ad un tutore oppure viene affidato dai genitore ad un parente o ad altro soggetto.
La normativa sportiva così come è stata sintetizzata si scontra con i diritti del minore di poter partecipare ad attività ludiche. Molti sono stati i ricorsi agli organi giurisdizionali che hanno portato alla vittoria del minore, in quanto la FIGC aveva violato le norme sulla non discriminazione.
La Nuova Grosseto Barbanella 60 anni di Storia nel passaggio dal cartaceo al telematico pur avviando tutte le procedure previste ha violato quelle che sono le disposizioni in materia di tesseramento soprattutto per la complessità sopra evidenziata, ma comunque si vuole precisare che si trattava di Giovanissimi che hanno avuto attraverso lo sport un grande elemento di socialità e inserimento sociale.
Calcio e Integrazione : la vittoria più Bella…
BUONGIORNO, VORREMMO PRECISARE, COME EVIDENZIATO IN NOTA DELLA COMMISSIONE, I PUNTI DI PENALITA’ SONO 4 E NON 6. POCO CAMBIA AI FINI DELL’ACCADUTO, MA CHIARAMENTE VISTA L’ANNOSA VICENDA CHE HA COLPITO LA SOCIETA’ E’ ALTRETTANTO IMPORTANTE NON AGGRAVARE OLTRE QUANTO GIUSTAMENTE O INGIUSTAMENTE E’ STATO INFLITTO ALLA SOCIETA ED AI DIRIGENTI OLTRE ALLA PRIMA SQUADRA.