Terza Categoria
Coppa provinciale di Terza categoria: ecco il regolamento
ART. 1 – Partecipazione delle squadre
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3^ Categoria che entro il 6 settembre 2019 non abbiano espresso specifico
atto di motivata rinuncia.
ART. 2 – Fasi
a) prima fase: provinciale (organizzazione e svolgimento a cura delle Delegazioni Provinciali interessate) la fase si conclude con le
squadre vincitrici di Coppa Provinciale.
b) seconda fase: regionale: hanno titolo a parteciparvi le squadre vincitrici della precedente fase. L’organizzazione di questa fase, a
cura del Comitato Regionale, avverrà al termine della “prima fase” mediante due triangolari selettivi e due accoppiamenti per determinare
le squadre finaliste.
ART. 3 – Formula
a) Fase Provinciale
1) primo turno: in ambito provinciale gestito dalle Delegazioni Provinciali: le quali dopo la prima fase fatta con triangolariaccoppiamenti-eventuali superamenti del turno anche mediante sorteggio o ripescaggi in modo che accedano alla fase
successiva:
Per le Delegazioni con 32 o più società dovranno accedere al secondo turno numero 16 società.
Per le Delegazioni con 14 o più Società dovranno accedere al secondo turno numero 8 società.
Per le Delegazioni con società inferiori a 14 società dovranno accedere numero 4 società al secondo turno.
Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone che dovrà essere predisposto prima dell’inizio della manifestazione
indicando nello stesso le società che giocheranno nei vari turni la gara in casa.
Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e gli accoppiamenti.
– turni successivi: gare di solo andata per i raggruppamenti a otto e sedici società e gare di andate e ritorno per raggruppamenti a
quattro squadre.
– finali provinciali: gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15′ ciascuno e calci di rigore secondo norma;
– premi e riconoscimenti: alle società vincitrici:
. trofeo che ogni Delegazione Provinciale organizzatrice è tenuta ad intestare;
. n.25 medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre;
– premi e riconoscimenti: alla squadra vincitrice: diritto di partecipazione alla fase regionale;
b) Seconda fase: regionale
selezione con due tornei triangolari e due accoppiamenti per determinare le due squadre finaliste, tornei istituiti con il criterio della
vicinorietà o per estrazione a sorte circa la posizione A, B o C di ogni squadra nei triangolari e gare di andata e ritorno per gli
accoppiamenti.;
– premi e riconoscimenti: ad entrambe le finaliste: titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore solamente
nel caso di mancate retrocessioni di squadre toscane partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti;
alla sola vincitrice di Coppa Regionale è attribuito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore nel caso che le retrocessioni delle squadre di cui sopra siano da una a quattro; altrimenti per completamento
organico secondo quanto previsto dalla normativa che regola questa procedura;
alla squadra vincente: coppa “Città del Giglio” del Comitato Regionale;
alla squadra finalista: “Trofeo Toscana”;
– n° medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre
ART. 4 – Norme di svolgimento – Graduatorie.
Triangolari:
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni triangolare (C) ;
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni triangolare (A), incontro
(A – B);
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la gara
in trasferta;
nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza;
Risulta vincente del turno la squadra che:
ha ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la miglior differenza reti;
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate;
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede per sorteggio a cura
della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della fase.
Gare di andata e ritorno
supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare;
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta;
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.
Gare di solo andata
Supera il turno la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. A parità di reti segnate anche dopo i tempi supplementari è
dichiarata vincente la squadra che gioca fuori casa.
Modalità amministrative
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza
della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da
versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate
all’incontro. Nella gara di finale dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla
S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10%
dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso
fra le società finaliste.
ART. 5 – Partecipazione dei calciatori
Alle gare di Coppa possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva
2019/2020 senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel
rispetto di quanto previsto dall’art.34, comma 3 delle N.O.I.F
ART. 6 – Sostituzione dei calciatori
Durante tutte le gare della Coppa è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
ART. 7 – Organizzazione – reclami e disciplina sportiva
L’organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo
svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.
Per la disciplina sportiva si dispone che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77
e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. 66/A FIGC del 8/08/19 sino al termine delle competizioni sopracitate, le seguenti
abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale instaurati su ricorso della parte
interessata:
– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente,
alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
– il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima delle data
fissata per la pronuncia.
– il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso. La
decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:
– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è
fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e
trasmesso, opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della
decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno
successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è
fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni dal
deposito del reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale,
ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00
del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax,
comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba essere comunicato alla
controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax.
ART. 8 – Rinuncia a gare
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui
all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della
manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 250,00. Verranno anche escluse dal proseguo della
manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai
quali viene applicata nei loro confronti l’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra,
alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-
3.
ART. 9 – Giornate – orari – campi di gioco
Le gare possono essere disputate in giornate festive o infrasettimanali non festive. Gli orari delle gare sono quelli fissati dalla Lega
Nazionale Dilettanti. E’ tuttavia consentito alle Società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l’accordo della società ospitata lo
spostamento di orario rispetto a quello ufficiale o la eventuale disputa di gare in notturna. Può eventualmente essere concesso anche lo
spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga alla
Delegazione Provinciale o Regionale, in relazione alla fase della manifestazione, e per conoscenza alla società ospite, almeno cinque
giorni prima della data fissata per la disputa della partita.
ART. 10 – Arbitri
Designazione a cura della Sezione A.I.A. Provinciale (fase provinciale) e del C.R.A. Toscana (fase regionale).
ART. 11 – Applicazione regolamenti federali
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.
ART. 12 – Titolo per l’inserimento in graduatoria utile alla promozione
Il fatto che qualche società vincitrice o finalista di Coppa abbia conseguito in Campionato il titolo utile alla promozione o all’inserimento
per il “completamento organico”, non libera automaticamente posto utile in favore di altre società per il “completamento organico”.
L’esame del caso concreto verrà effettuato nel più rigoroso rispetto della pianificazione prevista