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Calcio

Juniores provinciali: Braccagni sconfitta a tavolino per la gara contro l’Atletico Grosseto

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Grosseto. Il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino per il Braccagni per la gara disputata con l’Atletico Grosseto per la posizione irregolare del giocatore Cittadini (squalificato).
Questa la sentenza:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/12/2018 BRACCAGNI – ATLETICO GROSSETO 2015

Sciogliendo la riserva contenuta sul CU 23 del 05/12/2018; Con reclamo trasmesso nei termini e ritualmente notificato alla Società controparte, la Società ASD Atletico Grosseto 2015 impugna la validità della gara F.C.D. Braccagni A.S.D. Atletico Grosseto 2015 del campionato provinciale Juniores, disputata in data 1º dicembre 2018 per aver partecipato alla stessa, nelle fila della Società F.C.D.Braccagni, il calciatore CITTADINI Niccolò.

Conclude la Società reclamante chiedendo la sconfitta a tavolino , intendendosi pacificamente con ciò domandare la punizione sportiva della perdita della gara da infliggersi alla Società controparte.
Fissata la data del 19/12/2018 per la decisione, ai sensi dell articolo 29, comma 8bis, del Codice di Giustizia Sportiva, se ne dava comunicazione alle parti.
Intanto, va verificata l ammissibilità del ricorso.
In riferimento alla gara di cui si tratta, è pervenuto, per posta elettronica ordinaria (non certificata), preannuncio di reclamo in data 3/12/2018.
Da un primo esame, il preannuncio sembrerebbe difettare dei requisiti di forma per essere stato inviato al di fuori delle modalità specificamente previste dall articolo 38, comma 7, C.G.S. che, tra l altro, stabilisce Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata .
Per il caso di cui si tratta, tuttavia, contrariamente a quanto seppur implicitamente prospettato dall odierna reclamante, la partecipazione irregolare di un calciatore ad una gara del campionato provinciale juniores non va inquadrata nella fattispecie di cui all articolo 29 comma 7 C.G.S. il cui procedimento si instaura, secondo la previsione della lettera b) del successivo comma 8, attraverso un reclamo che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno non festivo immediatamente successivo a quello della disputa della gara ma nella diversa previsione normativa di cui all articolo 46, comma 3, C.G.S., trattandosi di gara svolta nell ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e come tale soggetta alla specifica normativa di cui al Titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva che sul punto non prevede il preannuncio del reclamo per la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte ad una gara.
Nel merito, il reclamo è fondato e merita di essere accolto.
Stabilisce l articolo 39, comma 5, delle Norme Organizzative Interne della Federazione che In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/odella Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso laDivisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento. Per altro la suddetta norma veniva riportata anche dal Comitato regionale Toscana sul CU n. 34 del
29/11/2018 al punto 3,2,5 COMUNICAZIONI DELL UFFICIO TESSERAMENTI Dagli accertamenti effettuati da questo Ufficio, risulta che il calciatore CITTADINI Niccolò è stato trasferito alla Società F.C.D.Braccagni il 01/12/2018 e pertanto poteva essere utilizzato a far data dal giorno 02/12/2018.
Contravvenendo a tale disposizione normativa, la Società Braccagni è incorsa nella violazione specificamente sanzionata dall articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S. per aver utilizzato nella gara Braccagni-Atletico Grosseto 2015 del 1/12/2018 un calciatore non avente titolo per prendervi parte.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo avanzato dalla Società A.S.D. Atletico  Grosseto 2015, lo accoglie e per l effetto infligge alla Società A.S.D. Braccagni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; sanziona la Società A.S.D. Braccagni con l ammenda di €  100,00 per responsabilitàoggettiva; sanziona il Sig. CHIARI Roberto Dirigente Accompagnatore Ufficiale conl inibizione fino al 18/01/2019 per responsabilità diretta; sanziona il calciatore CITTADINI Niccolò con una giornata di squalifica.
Ordina la restituzione della tassa di reclamo, se versata.

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Pensate a vincere sul campo invece nei ricorsi!!!!!!
Fate ridereeeeeeeee!!!!!!!

solidari con il Braccagni tanto il resto si sa !

ora vincono il campionato. che barzelletta!

Le regole vanno rispettate. Dentro e fuori dal campo.

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