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Calcio

Clamoroso: Albinia sbaglia il ricorso, errore o rapporti di buon vicinato?

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Albinia. L’Albinia invia il recorso, ma incredibilmente lo fa in maniera errata. E’ quello che è accaduto alla società rossoblù che ha tardato l’invio dello stesso dopo le ore 12 del giorno successivo.
Inoltre è stato mandato in maniera incompleta quindi il giudice non ha potuto accettarlo. La domanda che è sorta è stata: errore involontario o rapporti di buon vicinato?

Questa la sentenza:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
1.- RECLAMO DELL’U.S.D. ALBINIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ALBINIA/SAN DONATO ACLI DEL 2.09.2018 (0-2).
Il giorno 2.9.2018 si è svolto ad Albinia (Gr) la gara tra la squadra dell’ Albinia e la Societa’ San Donato Acli, valida per la Coppa
Italia di Promozione.
L’U.S.D. Albinia propone reclamo ora a questo Giudice Sportivo Territoriale, ma lo stesso non puo’ essere preso in esame ostandovi
il disposto di cui all’art. 33 comma 5 C.G.S.. La norma richiamata obbligava l’attuale reclamante ad inviare contestualmente i motivi
di reclamo alla controparte e rimettere, unitamente al reclamo, l’attestazione comprovante l’obbligo assolto a questo G.S.T.. Osserva
questo Giudice come, se la mera dimenticanza dell’allegazione al reclamo della documentazione necessaria, per costante
giurisprudenza, puo’ essere sopperita con successivo invio, altrettanto non puo’ dirsi per la mancata contestualita’. Questa
rappresenta norma perentoria ed inequivocabile resa ancora piu’necessaria nelle manifestazioni a rapido svolgimento, quali la
Coppa Italia e la Coppa Toscana , per cui la controparte deve essere posta in condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa
in tempi rapidi (entro le ore 12 del giorno successivo al ricevimento dei motivi e quindi nel caso specifico entrole ore 12 del 4.9). Nel
caso di specie, l’attuale reclamante, ha inoltrato reclamo (fra l’altro incompleto) a questo Giudice per telefax in data 3 settembre
2018 ed alla societa’ avversaria per “raccomandata a.r.”(al momento ancora in transito ed in lavorazione dal centro operativo
postale).Da cio’ deriva che data l’inscindibilita’ di tali atti e soprattutto la contestualita’ della loro trasmissione, e quindi della
cognizione degli stessi da parte deiloro destinatari (organo giudicante e controparte), l’U.S.D. Albinia avrebbe dovuto notificare in
data ed orario certo anche alla controparte i motivi del reclamo, consentendole di osservare le prescrizioni in ordine alla regolare
costituzione del diritto di difesa nel giudizio di primo grado.
Accertata quindi tale violazione, il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Albinia di Albinia (Gr) deve essere dichiarato
inammissibile con il conseguente addebito della tassa.

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Si ora ci si crede che hanno sbagliato apposta…..!!!!! Anche i somari a volte volano l’ho visti io! Se erano rapporti di buon vicinato lo facevano e lo ritiravano come ha fatto la Pecciolese . Suvviaaa

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

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