Calcio
Giudice Sportivo: partita persa a tavolino per il Real Follonica contro la Giovanile Amiata
Grosseto. Nel referto arbitrale della gara Giovanile Amiata-Real Follonica era riportato che, nonostante l’attesa pari ad un tempo di gara (previsto dalla normativa federale) il Real Follonica non si presentava per disputare la gara.
L’Arbitro constatava al contempo l’insussistenza delle condizioni per dare comunque avvio all’incontro in ragione della manifesta impraticabilità del terreno di gioco a causa della nevicata in corso. Il 18 dicembre alle ore 17,06 perveniva alla Figc grossetana un fax del Real Follonica così scritto: “Anticipo via fax, quanto inviato per raccomandata in questo momento”.
Il 20 dicembre giungeva la raccomandata contenente la lettera indirizzata al delegato provinciale Figc, con cui il firmatario spiegava le motivazioni che avevano reso impossibile ai calciatori della propria Società di arrivare presso il campo sportivo.
Allegato alla lettera vi era certificato della Provincia di Grosseto -Area Viabilità e Trasporti datato “18/12/2017 prot. 35238” ad oggetto: “S.P. 64 Cipressino richiesta certificazione per ritardi dovuti a fenomeni nevosi”.
Dagli atti Ufficiali di gara si rileva che l’accertamento della impraticabilità del terreno di gioco (disciplinato dall’art. 60 delle Noif ) non è stato eseguito né secondo la procedura di cui al comma n. 2 (all’ora fissata per l’ inizio della gara, dopo l identificazione dei calciatori), né secondo la procedura prevista al successivo comma n. 3 (antecedentemente all’ora fissata per l inizio della gara e prescindendo dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre), perché per ambedue le ipotesi è necessario che l’accertamento sia effettuato dall’arbitro ma sempre alla presenza di entrambi i capitani. L assenza del capitano del Real Follonica ha reso giuridicamente irrilevante l’apprezzamento arbitrale, pur molto correttamente documentato, in ordine alla manifesta impraticabilità del terreno di gioco.
Osserva questo Giudice che in rispetto delle Norme le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore, la cui declaratoria compete al G.S.T. in prima istanza, previo il rispetto delle formalità procedurali per il procedimento accertativo della sussistenza della causa di forza maggiore.
In effetti, anche a voler considerare l irrituale anticipazione delle motivazioni, pervenuta nei termini, come un preannuncio del reclamo ai sensi dell’art. 46 C.G.S ed anche tacendo sulla mancanza della data così come sull’errata intestazione del reclamo (rivolto alla delegazione), che comunque non ha pregiudicato la ricezione del medesimo da parte di questo Giudice, va riscontrato che il reclamo è stato trasmesso con le motivazioni senza l’osservanza di quanto previsto dall’art. 46 n. 1 del C.G.S. secondo cui l’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
per scrivere che le squadre devono essere presenti alla gara,se non per forze maggiori documentabili……tutto sto casino !