Calcio
Dirty Soccer 3, per l’ex-biancorosso Falconieri squalifica di 4 anni e 70 mila euro di multa
Grosseto Ricorderete che nei mesi scorsi qualcuno ha ironizzato sulla nostra anticipazione in merito alla condanna cui sarebbe andato incontro Vito Falconieri, in quel momento giocatore in forza all’Fc Grosseto, ma coinvolto nella vicenda esclusivamente per fatti contestatigli quando militava nel Santarcangelo. Ebbene, in quel frangente, a causa del pasticcio della Procura federale, società e tesserati coinvolti nell’inchiesta non sono stati giudicati per la “declaratoria di irrecivibilità”. Tuttavia, come abbiamo spiegato in quel momento, non si è trattato di un’assoluzione, ma di un tecnicismo che ha impedito che i club e i tesserati incriminati venissero giudicati. Dopo il predetto smacco, però, il procuratore federale ha presentato immediato ricorso presso la Corte federale d’Appello, la quale, a sezione unite, ha accolto l’istanza della Procura Figc. Il risultato si è avuto oggi, quando sono state rese note le decisioni del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, attraverso cui sono state inflitte le sanzioni che potrete leggere più in basso. Per Falconieri, che ha sempre professato la sua estraneità ai fatti contestatigli, squalifica di 4 anni e sanzione di 70 mila euro, mentre al Santarcangelo, suo ex-club, sono stati comminati 2 punti di penalizzazione e 35 mila euro di ammenda.
> Sig. Arpaia Claudio: inibizione di 1 anno e 6 mesi + preclusione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859bispf14-15;
> Sig. Ascari Eugenio: inibizione di 6 mesi ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;
> Sig. Bagnoli Andrea: inibizione di 6 mesi ed € 30.000,00 di ammenda;
> Sig. Bellini Felice: inibizione di 1 anno e 10 mesi + preclusione ed € 45.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;
> Sig. Casapulla Salvatore: inibizione di 5 anni ed € 95.000,00 di ammenda;
> Sig. Cianciolo Giuseppe: inibizione di 3 anni ed € 30.000,00 di ammenda;
> Sig. Ciardi Daniele: inibizione di 10 mesi ed € 40.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;
> Sig. D’Eboli Cosimo: inibizione di 3 anni e 6 mesi ed € 60.000,00 di ammenda;
> Sig. Di Chio Marco: squalifica di anni 3 e mesi 6 ed € 50.000,00 di ammenda;
> Sig. Di Lauro Fabio: inibizione di 1 anno e 7 mesi + preclusione ed € 50.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15.
> Sig. Di Nicola Ercole: inibizione di 2 anni e 7 mesi ed € 70.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15.
> Sig. Falasco Nicola: prosciolto;
> Sig. Falconieri Vito: squalifica di 4 anni ed € 70.000,00 di ammenda.
> Sig. Favia Adriano: inibizione di 3 anni ed € 50.000,00 di ammenda.
> Sig. Grillo Simone: prosciolto;
> Sig. Maglia Fabrizio: inibizione di anni 3 ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;
> Sig. Matteini Davide: squalifica di 1 anno ed € 20.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 1048pf14-15.
> Sig. Muschio-Schiavone Donato Antonio: prosciolto;
> Sig. Nardi Michele: prosciolto;
> Sig. Romeo Alessandro: squalifica di 3 anni ed € 50.000,00 di ammenda.
> Sig. Solazzo Marcello: non doversi procedere;
> Sig. Solidoro Massimiliano: inibizione di 6 mesi ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;
> Sig. Ulizio Mauro: inibizione di 1 anno e 2 mesi + preclusione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;
> Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl: prosciolta;
> Società AS Martina Franca 1947 Srl: non doversi procedere per revoca dell’affiliazione alla FIGC del sodalizio;
> Società Aurora Pro Patria 1919 Srl: prosciolta;
> Società L’Aquila Calcio 1927 Srl: 1 punto di penalizzazione ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15;
> Società Paganese Calcio 1926 Srl: 1 punto di penalizzazione;
> Società Santarcangelo Calcio Srl: 2 punti di penalizzazione ed € 35.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15.
> Società Savona FBC Srl: € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 1048pf14-15;
> Società SSDARL Vigontina San Paolo FC (già SSDARL Luparense San Paolo FC già SSDARL Atletico San Paolo Padova): prosciolta;
> Società US Pistoiese 1921 Srl: 1 punto di penalizzazione;
> Società US Poggibonsi Srl: 1 punto di penalizzazione;
> Società Vigor Lamezia Srl: 5 punti di penalizzazione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 859bispf14-15.