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Calcio

Le decisioni del giudice sportivo: ridotta di un mese la squalifica di Flori del Monterotondo

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PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KACKA REJHMAN (ALBINIA)

ABELLI GIULIO (MANCIANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUBRANO NICCOLO’ (FONTEBLANDA)

PRIMA CATEGORIA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Variazione campo e orario

Causa impraticabilità per neve del campo di Abbadia S. Salvatore la sotto indicata gara si effettuerà sul campo:

AMIATA – PIANELLA PIANCASTAGNAIO ORE 19.00

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 170,00 PIANELLA Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 2/ 2/2017

MAURA LUCA (MONTALCINO)

MONACI FILIPPO (MONTALCINO) A fine gara protestava ripetutamente con il D.G..

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONIFACIO ANDREA (MONTALCINO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA

LIBERALI ANDREA (ALBERESE)

CACCAMO FEDERICO (AMIATA)

SCHIANO CRISTIANO (ARGENTARIO)

LORENZINI ALESSIO (MONTEROTONDO)

TOMIC JOZO (PIANELLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SEQUINO CRESCENZO (AURORA PITIGLIANO)

DEZI NICCOLO’ (MONTALCINO)

VEZZI JOSHNA (MONTEROTONDO)

MACHETTI SIMONE, VACCHIANO FRANCESCO (PAGANICO)

MIGLIORINI LEONARDO (SAN QUIRICO)

SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 16/ 2/2017

NELLI GIANNI (ROCCASTRADA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 2/ 2/2017

CELLI ALBERTO (INT. SANTA FIORA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORGANTI MARCO (PUNTA ALA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTELLINI CORRADO (ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO)

MAZZEI FEDERICO (MARCIANA MARINA)

CREATINI MANUELE (MONTIERI)

MUCCIARELLI CRISTIANO (NUOVA RADICOFANI)

ZAZZERI DANIELE (PONTEGINORI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRIASCHI GIACOMO, GELSO ANGELO MARIA (INT. SANTA FIORA)

ANSELMI TOMMASO (PIENZA)

SCHIANO ALESSIO (PORTO ERCOLE)

PACINOTTI WALTER (PUNTA ALA)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

46 Stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: reclamo in proprio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Flori Lorenzo fino al 9/03/2017 (C.U. n. 33 del 29/12/2016).

Il G.S.T. applicava al giocatore Flori Lorenzo la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 4 dicembre 2016, tra la società ospitante Monterotondo (nella cui squadra milita il reclamante) e la Società ospitata Fornacette, con la seguente motivazione: “In un eccesso di proteste urtava il D.G. con il petto”.

Nell’impugnazione viene sottolineata l’assenza di qualsiasi intento lesivo in quanto il ricorrente – nella scomposta protesta per l’annullamento di un gol avvenuta nei minuti di recupero del secondo tempo – avrebbe, inciampando sui piedi di alcuni compagni, urtato involontariamente il D.G.. Pur ammettendo un eccesso di foga, nell’esplicitare le sue riserve sul provvedimento adottato dall’arbitro, il giocatore afferma che l’intemperanza non avrebbe mai assunto contenuti aggressivi, ma si sarebbe limitata ad un fortuito contatto, certamente illecito, ma non violento, che non avrebbe comportato nessuna conseguenza.

Conclude pertanto per una diminuzione della squalifica irrogata. All‟udienza del 13 gennaio 2017 partecipava personalmente il calciatore il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, illustrava e confermava il contenuto dell’atto di impugnazione. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel Supplemento il D.G. nega l’invocata involontarietà del contatto conformando e sottolineando però l’inesistenza di qualsiasi conseguenza. Nella corretta ricostruzione spiccano due elementi a suffragio dell’ipotesi difensiva che mira a sottrarre la fattispecie alla supposta violenza: l’inesistenza di qualsiasi espressione minacciosa o ingiuriosa e, soprattutto, il fatto che l’urto sia stato così lieve da non fare indietreggiare l’arbitro nemmeno di un passo. Il D.G. è assolutamente dettagliato nel descrivere il gesto volontario e la sua credibilità deve essere necessariamente estesa al mancato indietreggiamento compatibile, come affermato nel reclamo, con un comportamento illecito diretto a richiamare l’attenzione, piuttosto che a ledere. In ogni caso, pur nella oggettiva illiceità e platealità della protesta che ha persino determinato un leggero contatto con il D.G., la totale assenza di lesività del gesto impone una rideterminazione della squalifica e pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore può essere parzialmente ridimensionata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo, riduce la squalifica inflitta al giocatore Flori Lorenzo fino al 9/02/2017 anziché fino al 9/03/2017 e dispone la restituzione della relativa tassa.

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