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Terza Categoria

Giudice sportivo: respinto il ricorso dell’Etrusca Marina che dovrà rigiocare col Gabbro dopo la sassata in testa ad un giocatore

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stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: impugnazione della A.S.D. Etrusca Marina avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Livorno sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 13/11/2016 contro La Cantera Acli Gabbro (C.U. Delegazione Provinciale di Livorno n. 23 del 16/11/2016)

La Società Etrusca Marina A.S.D. impugna la decisione del G.S.T. che disponeva la ripetizione della gara indicata in epigrafe oltre ad irrogare un’ammenda di €.200,00 a carico della Società La Cantera ACLI Gabbro con la seguente motivazione: “Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

– che al 25º del secondo tempo, a seguito della concessione da parte dell’arbitro di un calcio di punizione il giocatore Esposito Diego della soc. Etrusca veniva colpito alla testa da un sasso lanciato dalla tribuna

– che, tale gesto provocava una ferita con perdita di sangue alla testa del calciatore;

– che l’Esposito riceveva le cure del caso da parte dei sanitari presenti con l’ambulanza sull’impianto sportivo

– che l’arbitro per salvaguardare la sicurezza dei calciatori,sia a causa del gesto del tifoso sia a causa del fatto che non era presente la forza pubblica riteneva di sospendere la gara anticipatamente Ritenuto che a parere di questo Giudice non sussistevano le condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per poter sospendere la gara, trattandosi di per lo più di un mero timore soggettivo da parte del Direttore di gara, senza che vi fossero fondate ed oggettive situazioni di pericolo tali da sfuggire al suo controllo (…).” La società Etrusca Marina impugnava tempestivamente tale decisione chiedendo, in via principale la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti de La Cantera ACLI Gabbro oltre alla squalifica del campo di quest’ultima, in via subordinata che la ripetizione della gara abbia luogo in campo neutro ovvero a porte chiuse oltre comunque alla squalifica del campo. In particolare la ricorrente assume che la decisione del G.S.T. avrebbe violato l’art. 4 del C.G.S. in quanto la Società ospitante avrebbe omesso di prestare la dovuta vigilanza consentendo ad un sostenitore di scagliare un sasso direttamente dagli spalti, inoltre la responsabilità de La Cantera ACLI Gabbro sarebbe aggravata dalla mancata richiesta di forza pubblica, circostanza della quale, a dire della ricorrente, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto. Inoltre l’Etrusca Marina assume la violazione degli artt. 12, 13 e 14 del C.G.S. in quanto la Società locale, prima dell’inizio della gara, non avrebbe avvisato il pubblico delle sanzioni in conseguenza del compimento di fatti violenti da parte di propri sostenitori. Conseguentemente, conclude sempre la reclamante, vi sarebbe una violazione anche dell’art. 17 del C.G.S. il quale, per fatti analoghi a quelli in esame, prevedrebbe la punizione sportiva della perdita della gara. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio oggetto dell’impugnata delibera, quest’ultimo confermava quanto già riportato in sede di referto, precisando di non essere stato in grado di individuare l’autore del gesto in quanto al momento del fatto impegnato a controllare le fasi del gioco, precisando inoltre che il calciatore colpito, prima di essere soccorso dai sanitari, tentava di correre fuori dal terreno di gioco per cercare di individuare l’autore del gesto, non riuscendo tuttavia nell’intento poiché fermato dai propri compagni. A quel punto il clima risultava particolarmente agitato sia da parte dei calciatori locali che da parte di quelli ospiti anche per la mancata identificazione del colpevole, per cui l’Arbitro, ritenendo che fossero venute meno “le condizioni di tranquillità di un normale contesto sportivo”, sospendeva definitivamente l’incontro.

Preliminarmente occorre precisare che a questo Collegio è richiesto di pronunciarsi circa la correttezza della decisione assunta dal G.S.T. disponendo la ripetizione della gara non potendo adottare alcuna decisione circa l’ammenda comminata a La Cantera ACLI Gabbro in quanto da quest’ultima non reclamata. Ciò premesso, rilevando che è certamente nei poteri dell’Arbitro, ai sensi dell’art. 64 punto 2 delle N.O.I.F. far proseguire la gara o meno quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio appaiano pregiudizievoli dell’incolumità propria ovvero di far proseguire la stessa pro-forma per fini cautelativi o di ordine pubblico, spetta però in ogni caso agli Organi di giustizia sportiva accertare e stabilire se la situazione ed i fatti verificatisi abbiano avuto concreta influenza sul regolare svolgimento della gara, risultando pregiudizievoli all’incolumità dei partecipanti. Sotto tale profilo la decisione assunta dal G.S.T. risulta, a parere di questa Corte, incensurabile. Infatti nel caso di specie deve effettivamente escludersi la sussistenza di una situazione di pericolo reale, o anche solo potenziale, così come richiesta dall’art. 64 delle N.O.I.F.. In particolare nel supplemento fornito il D.G. giustifica la propria decisione con il venire meno delle “condizioni di tranquillità di un normale contesto sportivo”, una affermazione piuttosto generica che, pur tenuto conto dello stato di agitazione nei contendenti determinato dall’episodio incriminato, non appare certo sufficiente ad integrare i presupposti richiesti dalla norma per giustificare una sospensione della gara. Del resto il D.G. ribadisce di non aver potuto individuare con chiarezza il soggetto cui poteva essere imputato il gesto, quindi la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti de La Cantera ACLI Gabbro non potrebbe trovare fondamento alcuno e l’invocata applicazione del principio della responsabilità oggettiva sotto il profilo dell’esito gara appare inappropriato al caso di specie. D’altra parte la responsabilità ex art. 4 comma 4 del C.G.S. della squadra locale per l’episodio verificatosi trova già adeguata sanzione nell’ammenda comminata dal G.S.T., specialmente alla luce della mancata individuazione dell’autore del gesto ed anzi sotto quest’ultimo aspetto appare anche inconferente la motivazione data dal G.S.T., infatti dalla stessa sembra emergere che l’atto sia riconducibile ad un sostenitore locale, circostanza quest’ultima, per quanto sopra già riferito, assolutamente sfornita di prova. Di nessun pregio, il riferimento formulato dalla reclamante circa la mancata effettuazione della richiesta di Forza Pubblica da parte della Società ospitante, innanzitutto poiché il D.G. nel proprio referto parla genericamente di assenza di Forza Pubblica, cosa piuttosto normale nelle gare di Terza Categoria e più in generale in quelle dilettantistiche, ma in più nel rapporto definisce le misure adottate “sufficienti”, senza pertanto indicare specificatamente una mancata richiesta di Forza Pubblica la cui sanzione non avrebbe comunque inciso significativamente sulla portata dell’ammenda inflitta alla Società ospitante, ammenda che peraltro, come già precedentemente indicato, non può essere esame da parte di questo Collegio in quanto non oggetto di reclamo.

Anche l’eventuale violazione dell’obbligo di avvisare il pubblico circa la responsabilità per fatti violenti ex art. 12 C.G.S., avviso peraltro inusuale nelle competizioni del settore giovanile e dilettantistico, sarebbe ancora una volta ipoteticamente destinata ad incidere sull’ammenda comminata a La Cantera ACLI Gabbro, mentre non ha alcun rilievo nell’ambito del gravame che ci occupa

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo, confermando la decisione assunta dal G.S.T. di ripetere la gara indicata in epigrafe. Dispone addebitarsi la relativa tassa.

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