Calcio
Giudice sportivo di Serie D: squalifiche del campo per Gubbio e Viterbese. Diffidati Ungaro e Maciucca
Roma Relativamente ai gironi di Serie D riguardanti il Gavorrano (E) e il Grosseto (G), c’è da evidenziare che dopo la 32ª giornata il giudice sportivo ha inflitto ben 2 giornate di squalifica al campo del Gubbio e 1 a quello della Viterbese. Al club eugubino è stato imposto altresì di giocare in campo neutro e a porte chiuse ed è stato sanzionato di € 5.000,00. Oltre a ciò, squalificato per 2 turni anche il mister umbro, Magi. La Viterbese, invece, ha avuto una sanzione meno grave, dovendo scontare 1 solo turno di squalifica a porte chiuse oltre al pagamento di € 1.000,00 di multa. Al contrario, per Gavorrano e Grosseto, ammonizione (VII infrazione) rispettivamente per Tiritiello e Olivieri. Per il Grifone, poi, ammonizione con diffida (IV infrazione) per Ungaro e Maciucca. Ecco nel dettaglio, le motivazioni prese dal giudice sportivo per i fatti illustrativi.
LND – Comunicato Serie D n. 137
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE – CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 5000,00:
GUBBIO 1910 S.S.D.AR.L.
Per avere due steward tenuto comportamento antisportivo minaccioso ed offensivo nei confronti di calciatori e dirigenti della società avversaria. Per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo:
– lanciato una bottiglietta di di plastica vuota sul terreno di gioco;
– lanciato alcune monete all’indirizzo di un calciatore della squadra ospite che si trovava a terra per cure mediche;
– in numero di circa 20, scavalcato la rete di recinzione posizionandosi sulla pista di atletica in attesa di invadere il terreno di gioco al termine della gara;
– al termine della gara, una volta aperti i cancelli che separano il recinto di gioco dalla tribuna dove erano posizionati, invaso in numero di 200, il terreno di gioco;
– In numero di circa 50 di essi, si dirigevano dapprima verso i calciatori della squadra ospite tentando il contatto fisico e rivolgendo loro minacce ed offese, e successivamente verso il settore della tifoseria avversaria tentando il contatto fisico con gli stessi. In tale circostanza venivano aperti i cancelli di un’altra tribuna occupata da circa cento sostenitori locali permettendo loro l’ingresso sul terreno di gioco .
Durante l’invasione un sostenitore locale correva verso un Commissario di Campo spintonandolo e, successivamente, aggrediva un calciatore della squadra ospitata facendolo cadere a terra. Solo l’intervento del Commissario di Campo consentiva al sostenitore di allontanarsi e a riunirsi col gruppo dei tifosi. Inoltre, un altro tifoso con una cintura tra le mani, raggiungeva un dirigente della società ospite e, dopo averlo colpito con la stessa all’altezza dell’addome, fuggiva verso il gruppo dei tifosi locali. Nonostante l’invasione i calciatori ed i dirigenti riuscivano a raggiungere gli spogliatoi dove però si trovavano decine di persone non autorizzate riconducibili alla società locale che creavano uno stato di tensione durante l’ingresso dei tesserati ospiti. Rientrati i calciatori ospiti e la Terna Arbitrale negli spogliatoi, i sostenitori locali raggiungevano la curva occupata dai sostenitori ospiti con atteggiamento intimidatorio e, rivolgendo loro cori razzisti, provocatori e connotati da estrema trivialità, lanciavano loro sputi e bottigliette di acqua cercando anche il contatto fisico con gli stessi. L’intervento delle Forze dell’Ordine in assetto antisommossa riportava la situazione alla normalità dopo circa 30 minuti. Per avere, introdotto ed utilizzato nel proprio settore, 4 fumogeni. Sanzione così determinata sia in considerazione della estrema gravità dei fatti, sia per la recidiva specifica reiterata per i fatti di cui ai CU no 20,25,32,35,71,74,89,99,118 (R A – R AA – R CdC – Relaz.Proc.Fed.).
Euro 2.000,00 ed 1 gara a porte chiuse
VITERBESE CASTRENSE SRL
Per avere propri sostenitori, all’inizio del primo tempo, acceso tre fumogeni nello spazio loro riservato. Per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, persona non identificata indebitamente presente nello spazio antistante gli spogliatoi stessi, rivolto espressioni offensive all’Arbitro. Per avere, al termine della gara, propri sostenitori, in segno di reazione ad atteggiamento a loro giudizio provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria, lanciato all’indirizzo dello stesso tre bottigliette d’acqua semipiene accompagnando il gesto con insulti ed espressioni offensive. La contestazione si protraeva anche durante il rientro negli spogliatoi e vedeva protagonisti attivi sia i calciatori della squadra ospitante sia varie persone indebitamente presenti nello spazio. Inoltre, alcuni di detti sostenitori lanciavano all’indirizzo dell’Arbitro alcuni oggetti contundenti che colpivano un componente delle Forze dell’ordine posizionato a poca distanza dal Direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato e della condotta tenuta a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti (R A – R AA – R CdC).
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE
MAGI GIUSEPPE (GUBBIO 1910 S.S.D.AR.L.)
Per avere protestato con termini irriguardosi nei confronti della Terna Arbitrale, allontanato (R A – R AA).
A CARICO CALCIATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV infrazione)
UNGARO GIUSEPPE (Fc GROSSETO 1912)
MACIUCCA RICCARDO (Fc GROSSETO 1912)
AMMONIZIONE (VII infrazione)
TIRITIELLO ANDREA (Us Gavorrano)
NIKOLA OLIVIERI (Fc GROSSETO 1912).