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Terza Categoria

Orbetello Scalo, respinto il ricorso per l’ammenda di 800 euro per un petardo

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Reclamo proposto dall’A.S.D. Orbetello Scalo avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto ha sanzionato, con l’ammenda di € 800,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Orbetello Scalo – Montemerano, disputata in data 25 ottobre 2015.

Il provvedimento assunto dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Grosseto così motivato,

AMMENDA EURO 800,00 ORBETELLO SCALO ‘Per aver propri tifosi fatto esplodere all’esterno del recinto di giuoco, dietro una delle porte, un ‘ordigno’ di intensità elevata che oltre al frastuono ha provocato uno spostamento d’aria leggermente avvertito anche dal DG che si trovava quasi dalla parte opposta del terreno di giuoco. Sanzione ridotta per la fattiva collaborazione della società’, viene impugnato, nei termini, dalla Società Orbetello Scalo la quale contesta la decisione con amplissimo reclamo che di seguito viene riassunto nei suoi punti essenziali. La reclamante rileva, preliminarmente, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto lo stesso non indica la normativa federale violata, ledendo così il suo diritto di difesa; rileva inoltre, sempre in via preliminare, che in riferimento al fatto contestato l’ordigno non è stato fatto scoppiare dai tifosi locali, né, tantomeno, lo stesso è deflagrato nella zona adiacente al recinto di giuoco, zona su cui grava l’obbligo di sorveglianza della società, e presupposto minimo per il riconoscimento della responsabilità di carattere oggettivo. Allega, a supporto di quanto dichiarato, verbale di denuncia orale sporta dal Vice Presidente della società in data 21.10.2015, quindi in epoca antecedente lo svolgimento della gara in questione, con il quale si evidenzia di aver denunciato all’Autorità Giudiziaria la circostanza che ‘gli scoppi’ avvengono in maniera quasi costante nella strada pubblica di via Innocenti, adiacente l’impianto sportivo, ‘da parte presumibilmente di ragazzi che transitano con lo scooter o in auto, che non hanno alcun collegamento con la società’. Ritiene inoltre la reclamante che l’evento esplosivo, di entità non lesiva, non sia in alcun modo collegabile allo svolgimento della gara domenicale, ma frutto della ‘stupidità’ e imprevedibilità di alcuni ragazzi, la cui identità è ancora oggi rimasta sconosciuta. Ritiene, pertanto, non ravvisabile il profilo di responsabilità scaturente dall’art. 14 C.G.S., perché difetta: il profilo della qualifica di ‘sostenitori’ dei soggetti autori dello scoppio; il collegamento con altri comportamenti violenti all’interno dell’impianto sportivo; la sussistenza del requisito di pericolosità per l’incolumità pubblica o l’esistenza di un grave danno alla persona. In via del tutto subordinata la reclamante, ritenute assorbenti le precedenti argomentazioni, evidenzia in ogni caso che possono ravvisarsi i presupposti per la concessione in favore della stessa dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S.. Rileva infatti di aver presentato denuncia cooperando con le forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili delle violazioni (lett. b); di aver presentato richiesta di forza pubblica; che i dirigenti si sono impegnati nella sorveglianza dell’impianto sportivo (lett. a), prodigandosi nel far spostare i propri sostenitori che si trovavano nella parte più vicina al luogo in cui è avvenuta la deflagrazione dell’ordigno (lett. c); il comportamento collaborativo dei propri sostenitori, i quali hanno fornito elementi utili per l’individuazione dei responsabili (lett. d). La società ritiene, infine, che non via stata omessa vigilanza, trattandosi di avvenimento non collegabile allo svolgimento della manifestazione sportiva, evidenziando, in ogni caso, di aver messo in atto tutte le misure volte a migliorare gli aspetti di sicurezza. Chiede quindi l’annullamento della sanzione comminata, o, in ipotesi, la riduzione dell’ammenda nella misura di 1/3, producendo in via istruttoria la denuncia presentata ai Carabinieri di Orbetello in data 21.10.2015, una foto ritraente lo stato dei luoghi e le dichiarazioni rilasciate da due spettatori. In sede di decisione la Corte rileva l’inconsistenza dei motivi di reclamo, dovendosi premettere che in tale atto la Società non considera il carattere di prova privilegiata che, nel nostro ordinamento, rivestono i rapporti di gara resi dagli ufficiali di gara. Nella fattispecie detti atti risultano essere compilati con estrema chiarezza, e con una descrizione analitica, minuziosa, precisa di quanto accaduto, a fronte della quale la Società oppone eccezioni preliminari del tutto inconsistenti e mere considerazioni del tutto prive di quegli argomenti probatori che possano instillare nel giudicante un sia pur minimo dubbio sull’effettivo svolgersi dei fatti. Quanto all’eccezione preliminare, il Collegio rileva che non sussiste alcun obbligo normativo che imponga all’Organo di Giustizia di indicare nel provvedimento sanzionatorio la normativa federale violata; né, del resto, la sua omissione può ritenersi, come invece ritenuto dalla reclamante, lesiva del diritto di difesa, atteso che ciò non ha impedito alla stessa società di eccepire il difetto di imputabilità e di chiedere, in via subordinata, la concessione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S., contestando anche nel merito il provvedimento impugnato. Quanto al merito, invero, dall’esame degli atti ufficiali emerge, contrariamente all’assunto difensivo che sostiene il difetto di imputabilità, che nel corso del primo tempo si è verificata la deflagrazione di un ‘ordigno’ nella zona dietro la porta posta a ‘sud’ del campo di giuoco, ove erano posizionati i sostenitori della squadra Orbetello Scalo (circa 7-8 persone), facilmente individuati dal DG per la presenza di striscioni. Tale deflagrazione si è rilevata di intensità tale da far sì che l’arbitro, posizionato nella parte opposta del campo di giuoco, abbia avvertito un leggero spostamento d’aria. In conseguenza di ciò e dell’inevitabile intervento arbitrale, la dirigenza locale è intervenuta per allontanare il suddetto gruppetto di sostenitori. Nessun dubbio sussiste circa gli autori del lancio, avendo l’ufficiale di gara individuato con certezza gli stessi, data dalla presenza degli striscioni, nel gruppetto di sostenitori dell’Orbetello Scalo posizionato dietro la porta posta a ‘sud’ del campo di giuoco, rendendo l’episodio descritto assolutamente credibile. Indirizza, peraltro, nel senso sopra indicato la circostanza che i dirigenti dell’Orbetello Scalo, allertati dal Dg in conseguenza dello scoppio, siano intervenuti facendo allontanare dalla zona in questione i propri sostenitori, dando modo pertanto di evidenziare sia la sussistenza di un collegamento tra l’evento esplosivo e lo svolgimento della competizione sportiva, sia la possibilità, data la ristrettezza del numero dei soggetti che componeva il gruppetto di sostenitori, di poter individuare l’effettivo responsabile del gesto. Nessun dubbio sussiste inoltre sul luogo ove si è verificata l’esplosione, atteso che l’arbitro riferisce con precisione e accuratezza la zona in cui si è verificato l’evento esplosivo, circoscrivendolo, come detto, alla zona ‘in prossimità della porta posta a ‘sud’ del campo di giuoco, a circa 25 mt. di distanza dalla via Innocenti, luogo quest’ultimo indicato dalla reclamante come la zona in cui sarebbe avvenuta esplosione. Nessun dubbio sussiste, altresì, sul collegamento tra l’evento esplosivo in esame e lo svolgimento della competizione sportiva, sia perché lo scoppio è avvenuto all’interno dell’impianto di giuoco, in corso di svolgimento di partita, sia perché il gesto è stato verosimilmente compiuto dal gruppetto di sostenitori posizionato dietro la porta del campo di giuoco, sia, infine, perché dal contenuto della denuncia allegata dalla stessa reclamante emerge che gli scoppi dei petardi avvengono sempre durante le sedute di allenamento della squadra, o in occasione di ‘qualche manifestazione che si svolge all’aria aperta all’interno del campo ad Orbetello Scalo’. Risultano fuori tema le argomentazioni svolte dalla Società sul fatto che il G.S. abbia in qualche modo rubricato i fatti accaduti come veri e propri episodi di violenza e, in quanto tali, regolati dal disposto dell’art. 14 del C.G.S.. Il G.S., come di norma accade nelle eguali fattispecie, ha applicato il disposto dell’art. 12 del citato Codice, il quale pone a carico delle Società, in virtù del disposto dell’art. 4, la responsabilità per “l’introduzione e l’utilizzazione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere”. Si ricorda che la disposizione, dopo aver indicato le sanzioni previste a carico delle società professionistiche, nella seconda parte dell’ultimo capoverso del comma 7, indica che: ”Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00’, ed è questa la norma che il G.S. ha applicato in maniera corretta ed ineccepibile. L’invocata applicazione dell’esimente di cui all’art. 13 del C.G.S. non può trovare ingresso in questa sede, se non limitatamente al riconoscimento dell’attenuante prevista dal comma 2, peraltro correttamente riconosciuta e ‘pesata’ dal Giudice di prime cure in fase di determinazione della sanzione, precisandosi che essa viene applicata nei casi in cui la Società dimostri la ricorrenza congiunta di almeno tre delle circostanze previste e disciplinate dal comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e). Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ad eccezione della circostanze disciplinate dalla lett. c), le altre non risultano adeguatamente provate dalla reclamante, potendosi al contrario sostenere che essendo la società ben consapevole del problema in ragione dei precedenti segnalati all’Autorità Giudiziaria, avrebbe potuto e dovuto adottare adeguate misure di prevenzione (per es. posizionando del personale dirigenziale con funzioni di sorveglianza sul luogo ove di norma tali fatti si sono verificati; avvertendo il pubblico presente sugli spalti mediante messaggi audio da riferire dall’altoparlante) e vigilare in maniera più efficace sul comportamento del ristretto gruppo di sostenitori posizionato dietro la porta. Il reclamo deve quindi essere respinto anche per quanto riguarda l’invocata riduzione della sanzione, avendo, come detto, il Giudice di prime cure adeguatamente e correttamente applicato la normativa federale, tenendo conto dei principi più volte espressi da questa Corte in tema di minimo edittale, e riconosciuto in favore della reclamante l’attenuante di cui al comma dell’art. 13 C.G.S. Sanzione, in definitiva, che risulta ben calibrata dal Giudice Sportivo.

 

P.Q.M. la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo ordinando l’addebito della tassa di reclamo.

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Che annata di m….a …..prima la laguna e ora ‘ l’ ordigno ‘….bei tempi quando anche accendendo 2 fumogeni un diceva niente nessuno….ricordate la foto di inizio stagione ???

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