Seconda Categoria
Ricorso De Maria, la Corte d’Appello lo rigetta. Confermate le 10 giornate
Reclamo della società A.C. Montieri avverso la decisione del G.S.T. Squalifica del calciatore De Maria Andrea per 10 gare. (C.U. 60 del 07/05/2015). Con atto motivato e firmato dal Presidente, la società A.C.Montieri ha presentato reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore De Maria Andrea, squalificato per 10 giornate, con comunicazione avvenuta sul C.U. 60 del 7/5/2015. Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: a)- inviato oltre i termini art. 36 comma 2 C.G.S. La sanzione comminata al calciatore De Maria Andrea è stata resa nota con pubblicazione sul C.U. 60 del 7/5/2015, pertanto la stessa poteva essere impugnata entro il 14/5/2015. Il reclamo della società è stato inviato a mezzo fax il giorno 15/5/2015, quindi con un giorno di ritardo.
P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa