Terza Categoria
Accolto il ricorso del Campagnatico: ridotta la squalifica a Cotogni
Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Campagnatico, avverso la squalifica inflitta all’allenatore Cotogni David fino al 8/01/2016 (C.U. n. 20 del 15/10/2014).
La Società Sportiva Campagnatico, adiva la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, impugnando tempestivamente la decisione del G.S.T., adottata nei confronti dell’allenatore sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 12 ottobre 2014, contro la società Orbetello Scalo. Il Giudice motivava così la sua decisione: “Al momento dell’espulsione di un calciatore della propria squadra entrava indebitamente nel terreno di giuoco giungendo fino a pochi centimetri dal D.G. ed offendendolo; alla notifica dell’allontanamento dal terreno di giuoco reiterava le offese accompagnate da minacce; invitato nuovamente ad allontanarsi ritardava l’uscita dal recinto di giuoco reiterando nel contempo le offese di poi, posizionatosi alle spalle della panchina della propria
squadra, reiterava il comportamento offensivo nei confronti del D.G. In seguito il Cotogni approfittando della vicinanza del D.G. alla panchina ed avvalendosi di un pallone, precedentemente uscito dal terreno di giuoco, utilizzando entrambe le mani lo lanciava con violenza verso il D.G. colpendolo nelle parti basse causandogli forte dolore che lo costringeva ad accasciarsi per alcuni secondi e che persisteva per circa 15 minuti”.
La società reclamante nell’atto di impugnazione, correttamente, non nega tutti gli avvenimenti contestati ma eccepisce unicamente l’insussistenza del gesto violento consistito nel lancio del pallone sopra descritto. Il D.G. non avrebbe infatti specificato che l’episodio del lancio del pallone, si sarebbe verificato nel secondo tempo, circostanza evidentemente rilevante poiché il Sig. Cotogni era statoprecedentemente espulso nel corso del primo tempo e quindi si sarebbe dovuto trovare al di fuori dalla recinzione del campo da gioco. In quella posizione, cioè alle spalle della propria panchina, la rete metallica che delimita il campo da giuoco, di altezza standard pari a m. 2,20, avrebbe impedito all’allenatore, quantomeno con lacondotta che sembra desumersi dalla motivazione del G.S.T., di colpire con violenza il D.G. ai
genitali. La società non nega nemmeno che il pallone abbia realmente colpito il direttore di gioco all’altezza dei genitali, né che la sfera sia stata effettivamente lanciata dal Sig. Cotogni ma eccepisce piuttosto che si sarebbe trattato di un evento fortuito dovuto alla fretta di riprendere il gioco in una gara che la sua squadra stava perdendo. La palla lanciata in campo dal Cotogni, dopo aver compiuto una traiettoria arcuata per poter scavalcare la recinzione, sarebbe casualmente andata a colpire nelle parti intime il D.G. (che avrebbe anche reagito verbalmente) e pertanto la società conclude chiedendo la riduzione della squalifica.
Il supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla C.S.A., non forniva alcun contributo istruttorio, irrigidendosi sulla mera negazione di qualsiasi assunto difensivo, e non replicava, nemmeno parzialmente, all’unico rilievo – cioè la presenza di una rete tra i due soggetti – che poteva modificare la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice; pertanto si rendeva necessaria l’audizione diretta del D.G. che veniva ascoltato all’udienza del 14 novembre 2014.
L’arbitro confermava il proprio rapporto e precisava che il pallone era stato scagliato volontariamente dall’allenatore con un lancio che aveva superato la recinzione perimetrale.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento. L’istruttoria ha effettivamente modificato la valenza dei dati in possesso del G.S.T. ridimensionando la portata del gesto violento. Pur in presenza di un comportamento oggettivamente inqualificabile da parte del Sig Cotogni che rivestiva la carica d’allenatore – ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza enel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra – la concreta lesività del gesto, tenuto conto della traiettoria arcuata
del lancio, appare sfornita della originaria potenzialità lesiva ipotizzata dal Giudice di prime cure. Non appare condivisibile l’assunto che il pallone fosse stato rimesso in giuoco senza alcuna responsabilità da parte del tesserato nella lesione patita dall’arbitro poiché la condotta posta in essere appare, anche alla luce di quanto affermato nel rapporto di gara e nelle successive dichiarazioni raccolte in udienza, incompatibile con una mera casualità.
L’allenatore ha effettivamente lanciato il pallone verso l’arbitro e, anche si volesse escludere la piena volontarietà di voler cagionare quel tipo di danno residuerebbe in ogni caso l’accettazione del rischio di colpire il D.G. che renderebbe comunque il comportamento passibile di sanzione sportiva. La sanzioni irrogata, pertanto, deve essere rideterminata.
p.q.m.
La C.S.A. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta all’allenatore Cotogni David fino al 15/06/2015 anziché fino 8/01/2016 e disponendo la restituzione della relativa tassa