Grosseto Calcio
Prato-Lecce: respinta la richiesta di ripetizione della gara presentata dai lanieri
GARA PRATO – LECCE E RECLAMO SOCIETA’ PRATO (Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
– Il Giudice Sportivo,
– letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Prato, preso atto delle controdeduzioni della società Lecce, nonché della memoria difensiva avverso le
predette controdeduzioni presentata dalla società Prato,
p r e m et t e
– che in riferimento alla gara in oggetto con Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014, questo Giudice Sportivo disponeva la squalifica per una gara effettiva al calciatore del Prato Romanò Andrea in luogo del calciatore Malomo Alessandro, erroneamente indicato nel referto arbitrale come autore dell’infrazione sanzionata, il tutto in applicazione dell’art.35 comma 1.2 del C.G.S. ;
– che, in riferimento al predetto episodio, la società Prato con reclamo preannunciato e depositato nei termini, ha richiesto la ripetizione della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett. c, lamentando l’errore tecnico da parte dell’arbitro che avrebbe influito sul regolaresvolgimento della gara.
o s s e r v a
– che l’art. 17 comma 4 del C.G.S. prevede la facoltà degli organi di Giustizia Sportiva di valutare l’influenza sul regolare svolgimento della gara di “fatti che per
loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”;
– che tale norma, di contenuto chiaramente residuale, deve ritenersi applicabile, con le dovute e opportune valutazioni, solo in riferimento a situazioni che non trovino specifico rimedio in norme appositamente previste nel medesimo Codice di Giustizia Sportiva;
– che l’art. 35 comma 1.2, come già evidenziato, prevede esplicitamente la possibilità pergli Organi di Giustizia Sportiva di modificare le risultanze degli atti ufficiali a fronte della prova dell’errore di persona commesso dall’arbitro;
– che il carattere di specialità della prescritta norma sottrae all’applicazione dell’art. 17 comma 4 del C.G.S., la fattispecie in esame, con ciò escludendo che l’errore di persona
commesso da l’arbitro nell’irrogazione di una sanzione disciplinare possa costituire fatto non valutabile con criteri esclusivamente tecnici che abbia influito sul regolare
svolgimento della gara.
– Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
– di respingere il reclamo proposto dalla società A.C. Prato S.p.A. confermando il risultato della gara acquisito in campo (Prato 1-Lecce 3).
– La tassa va addebitata.
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