Calcio
Giudice sportivo, Prima Divisione: Legittimo in diffida
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 28 Ottobre 2013 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA ASCOLI -LECCE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali osserva che dall’inizio del 2° tempo di gara, sostenitori della società Ascoli valutabili in numero di circa 100, abbandonavano l’anello superiore della curva sud, si posizionavano nell’anello inferiore intonando cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di calciatori di colore della squadra avversaria;che tale circostanza veniva percepita in maniera univoca dal direttore di gara, dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale; che quest’ultimi richiedevano la diffusione del messaggio di diffida con l’invito a terminare tali manifestazioni, senza riuscirvi per decisione del dirigente dell’ordine pubblico, che riteneva tale provvedimento non necessario; che pertanto risulta accertata la responsabilità della società e quindi punibile delle
sanzioni previste dall’ art. 11 1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S.
Tutto ciò premesso, delibera di infliggere alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore dello stadio denominato “curva sud“ per una gara effettiva; di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3.000,00
BENEVENTO CALCIO S.P.A.
perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze; gli stessi durante la gara lanciavano nel recinto di gioco e sul terreno di
gioco alcune bottiglie d’acqua semipiene, senza conseguenze.
€ 2.500,00
GUBBIO 1910 S.R.L.
per comportamento gravemente antisportivo, in quanto con la squadra in vantaggio nel punteggio, dalla panchina veniva lanciato in campo, con il gioco in svolgimento, un pallone con il chiaro intento di ostacolare il regolare svolgimento del gioco, costringendo l’arbitro ad una breve sospensione.
€ 1.500,00
CATANZARO CALCIO 2011 SRL
perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni; gli stessi facevano esplodere sul terreno di gioco due petardi di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 1.500,00
PAGANESE CALCIO 1926 SRL
per condotta gravemente antisportiva in quanto con la squadra in vantaggio nel punteggio
venivano allontanati dal campo i raccattapalle allo scopo di rallentare la ripresa del gioco.
€ 1.500,00
PERUGIA CALCIO S.R.L.
perchè propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore quattro fumogeni; i medesimi più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria.
€ 1.000,00
ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.
perchè propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco senza conseguenze.
€ 1.000,00
NOCERINA S.R.L.
perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere quattro petardi, senza conseguenze.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FONTANA GAETANO (NOCERINA S.R.L.)
per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.e r.A.A.).
AMMONIZIONE
BUCCHI CRISTIAN (GUBBIO 1910 S.R.L.)
per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FERRARO SALVATORE (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
MALACCARI NICOLA (GUBBIO 1910 S.R.L.)
per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso unavversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ
IN AMMONIZIONE (IV INFR)
MARCHI ALESSANDRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
PEVERELLI ANDREA (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
NICCO GIANLUCA (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
DI GENNARO MATTEO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)
PESTRIN MANOLO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)
CAMILLERI VINCENZO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
CELIENTO DANIELE (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
LEGITTIMO MATTEO (GROSSETO F.C. S.R.L.)
GIALLOMBARDO ANDREA (GUBBIO 1910 S.R.L.)
RIZZA GIUSEPPE (NOCERINA S.R.L.)
SABBIONE ALESSIO (NOCERINA S.R.L.)
PERROTTA MARCO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
GOLDANIGA EDOARDO (PISA 1909 S.S.AR.L.)
MALOMO ALESSANDRO (PRATO SPA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
VELARDI FRANCESCO MIRKO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
AMMONIZIONE (V INFR)
GOMES RIBEIRO FILIPE (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
SINI SIMONE (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
KOSNIC JEVREM (PISA 1909 S.S.AR.L.)
SCHIAVINO MARCO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)
TRIPOLI PIETRO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)
MANCOSU MARCO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
SIGNORINI ANDREA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
VITIELLO LEANDRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
FERRARI DAVIDE (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
PIZZA SAMUELE (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
SODDIMO DANILO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
DELVECCHIO GENNARO (GROSSETO F.C. S.R.L.)
MORONI MICHELE (GUBBIO 1910 S.R.L.)
HOTTOR EDMUND ETSE (NOCERINA S.R.L.)
PEPE ENRICO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
VOLTURO GIOVANNI (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
PELLEGRINI EROS (PISA 1909 S.S.AR.L.)
MONTERVINO FRANCESCO (SALERNITANA 1919 S.R.L.)
SINISCALCHI ANGELO (SALERNITANA 1919 S.R.L.)
AMMONIZIONE (I INFR)
TAUGOURDEAU ANTHONY (ALBINOLEFFE S.R.L.)
SCALISE MANUEL (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)
MONTIEL NUNEZ JOSE ARNULFO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
CESARETTI CRISTIAN (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
RICCI MATTEO (GROSSETO F.C. S.R.L.)
DANTI DOMENICO (NOCERINA S.R.L.)
ESPOSITO RAFFAELE (NOCERINA S.R.L.)
KAMANA OGOLONG SEM BIDIAS (NOCERINA S.R.L.)
DE SENA CARMINE (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)