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Calcio

Sorano-Casottomarina: le sanzioni

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GROSSETO. Si conclude con un patteggiamento il caso della partita tra Sorano e Casottomarina. Un episodio che è da classificare come “chiacchere da bar” e nulla più, ma che ha costretto a patteggiare la pena ai protagonisti di una vicenda al limite del grottesco.

Ecco l’esito della procura federale

40 / P – Stagione sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
A ) tesserati
-Niccolini Luca, ai sensi dell’art. 1 c. 1 del C.G.S., per avere tenuto una condotta antisportiva, contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, e del successivo art. 7, c. 7, per aver violato il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale su possibili fatti integranti un illecito sportivo;
-Artiaco Mario, per le medesime violazioni ascritte al Niccolini;
-Bellumori Sante, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva cui devono attenersi i soggetti dell’ordinamento federale essendosi intrattenuto prima dell’incontro con un Dirigente della squadra avversaria;
-Palla Dino, per le medesime contestazioni rivolte al Bellumori;
-Baldassarri Claudio, ai sensi dell’art. 1, c. 1, e dell’art. 7, c. 7, del C.G.S., per avere tenuto una condotta antisportiva, contraria ai principi di lealtà, correttezza e per aver inoltre violato il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale su possibili fatti integranti illecito sportivo;
-Priori Francesco, ai sensi degli articoli, c. 1, e dell’art. 7, c. 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale su possibili fatti integranti illecito sportivo, predisponendo autonomamente atti di indagine che, di fatto, non gli competevano. B ) società:
-U.S.D. Casotto Pescatori Marina;
-G.S. Sorano A.S.D.;
-U.S. Arcille ASD,
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del CGS per gli addebiti mossi ai rispettivi dirigenti deferiti.

Questi i fatti che hanno dato origine al deferimento.
A seguito della disputa, in data 13 maggio 2012, della gara del Campionato di 2^ categoria Sorano / Casotto Pescatori Marina alla quale aveva assistito, il Dirigente della U.S.Arcille, Signor Francesco Priori, avanzava dubbi sulla regolarità della medesima, ritenuta di estrema delicatezza stante che dal suo esito potevano dipendere sia la partecipazione del G.S. Sorano A.S.D. ai play off, sia dell’U.S.D. Casotto Pescatori Marina ai play out della categoria.
Svolte le necessarie indagini, acquisendo le dichiarazioni di dieci tesserati fra i quali anche l’Arbitro della gara, la Procura Federale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe, dandone notizia ai diretti interessati.

Presidente Componente Componente

Nella relazione che accompagna il deferimento, la Procura evidenzia che non è stato possibile pervenire ad alcuna prova concreta circa un illecito, o anche un semplice tentativo di porlo in essere, tuttavia intorno alla gara si è scatenata una ridda di illazioni che avrebbe dovuto indurre coloro che ne sono venuti a conoscenza a segnalarne l’esistenza agli Organi Federali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Disposta la discussione per la data odierna, ed eseguite le comunicazioni di rito, si dà atto della presenza dei seguenti tesserati:
i calciatori Niccolini Luca e Artiaco Mario; i Dirigenti Bellumori Sante; Palla Dino; Baldassarri Claudio, nonché le Società U.S.D. Casotto Marina e G.S. Sorano attraverso i rispettivi legali rappresentanti. Tutti i presenti sono rappresentati ed assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.

E’ assente il Dirigente Priori Francesco il quale ha ritirato la notifica del deferimento da parte della Procura Federale, come da sua nota trasmessa via fax in data 17 giugno c.a..
La notifica dell’avviso di convocazione per la trattazione è stata effettuata a mezzo raccomandata e si è perfezionata con l’attestazione “compiuta giacenza” rilasciata del competente Ufficio postale. Nessuno è presente per l’U.S. Arcille A.S.D..

La C.D. precisa in proposito che, al termine della stagione 2011/2012 detta Società, matricola 60027, è retrocessa in terza categoria, cessando del tutto ogni attività a far data dal 19/07/2012 (C.U. n° 5 in pari data).
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.

Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
-Palla Dino, su sanzione base di 60 gg., gg. 40 (quaranta)inibizione;

-Bellumori Santi, su sanzione base di gg. 60, gg. 40 (quaranta) inibizione;
-Niccolini Luca, su sanzione base di 3 mesi, mesi 2 (due) di squalifica;
-Artiaco Mario, su sanzione base di mesi 3, mesi 2 (due) di squalifica;
-Baldassari Claudio, su sanzione base di mesi 6, mesi 4 (quattro) di inibizione;
-Società Casotto Pescatori Marina, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di Euro 600,00 (seicento), su sanzione base di euro 900,00;

-Soc. Sorano, ammenda di euro 150,00 (centocinquanta), su sanzione base di euro 200,00.
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni come sopra specificate
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti nominati che sottoscrivono l’accordo come da separato verbale.
Si procede quindi nei confronti del Dirigente Priori Francesco e dell’U.S. Arcille A.S.D., assentri, in ordine ai quali il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento.
Con riferimento al Dirigente, l’Avvocato Stefanini afferma che entrambe le violazioni contestategli appaiono di tutta evidenza dalle dichiarazioni rese dallo stesso Priori, il quale ha registrato in via del tutto autonoma, non competendogli, due conversazioni avute con il Dirigente Baldassarri a proposito della regolarità dell’esito della gara, e, inoltre, dal non aver tempestivamente informato la Procura Federale pur potendo essere a conoscenza dei fatti, come è evidente dalla sua presenza sugli spalti in occasione della gara.
All’accertata colpevolezza del Tesserato consegue quella della Società di appartenenza sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa.
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni,
-a Priori Francesco, inibizione per mesi 3 (tre);
-alla Società U.S. Arcille ASD, ammenda di € 200,00 (duecento).
Esaurita la fase dibattimentale la Commissione passa a decisione.
In ordine alla formulazione del primo capo di incolpazione il Collegio rileva che la gara cui l’esposto si riferisce, è stata disputata in data 13 maggio 2012, laddove l’esposto è stato redatto il successivo

C.U. N.3 del 11/07/2013 – pag. 154

giorno 14 e trasmesso in pari data via e-mail al C.R.T., pervenendo infine alla Procura Federale in data 28 maggio.
Dagli atti istruttori risulta che il Priori si è effettivamente recato a visionare la gara in questione ma non risulta provato quando sia venuto a conoscenza del tentativo di “combine”

Con tale premessa ritiene la C.D. che non possa essere contestata la violazione prevista dal comma 7 dell’art. 7 del C.G.S., essendo stato rispettato, alla luce delle date sopraindicate, l’obbligo della denunzia “senza indugio”.
Ciò che invece deve essere addebitato al Priori è l’essersi fatto promotore, attraverso la registrazione dei colloqui avuti con il Baldassarri, di un’attività investigativa che non gli compete essendo essa riservata alla esclusiva competenza della Procura Federale, secondo quanto disposto dall’art. 32 del C.G.S..

Il comportamento del Priori è da sanzionare non solo sotto tale aspetto, ma anche sotto quello dell’etica che deve presiedere tutti i rapporti personali e, in modo particolare, quelli che si creano nell’ambito sportivo.

P .Q.M.

la C.D.T. Toscana infligge al Signor Priori Francesco, per effetto della violazione dell’art. 1, c.1, la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre).
Non ritiene doversi applicare alcuna sanzione nei confronti dell’U.S. Arcille A.S.D. trattandosi di Società estinta.

Dispone, per gli effetti previsti dall’art. 23 del C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni: -Palla Dino, gg. 40 (quaranta) di inibizione;
-Bellumori Sante, gg. 40 (quaranta) di inibizione;
-Niccolini Luca, mesi 2 (due) di squalifica;

-Artiaco Mario, mesi 2 di squalifica;
-Baldassari Claudio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
-alla Società U.S.D. Casotto Pescatori Marina A.S.D., in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di Euro 600,00 (seicento);
-alla Società G.S. Sorano, ammenda di euro 150,00 ( centocinquanta).

Giornalista pubblicista dal 2010, è uno degli editori/fondatori della testata giornalistica on-line Grossetosport, all'interno della quale ricopre il ruolo di direttore responsabile. E' altresì il responsabile dei campionati di Promozione e Seconda Categoria, nonché un esperto di calciomercato.

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